Cercasi apprendisti con esperienza

Come si fa ad assumere un’apprendista con esperienza? Difficile rispondere; quel che pare invece essere certo è che sono diversi gli annunci di lavoro da parte di aziende che cercano giovani – apprendisti appunto (che vogliono imparare un mestiere)- già esperti del settore. Ne abbiamo parlato all’interno della nostra pagina Facebook e tra i vari commenti c’è stato chi ha scritto:

se cerchi un’apprendista come fa ad avere esperienza?

Sicurezza per i giovani: le responsabilità del datore di lavoro

 La Corte di Cassazione, con la sentenza 536 del 10 gennaio scorso, ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio se non adotta adeguate misure di sicurezza e prevenzione o non ne verifica l’effettivo utilizzo da parte del dipendente, in particolare se il lavoratore è giovanissimo o inesperto e soprattutto apprendista, anche perché per questa categoria sono in vigore obblighi di formazione e addestramento.

Apprendistato: responsabilità datori di lavoro, chiarimenti ministeriali

 La Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro è imperniata sull’apprendistato in azienda, sulla mancata formazione e sul mancato rispetto dei vincoli di numero e di stabilizzazione imposti per contratti di apprendistato e tutte le tipologie di apprendistato, la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca.

Quanto costa assumere un apprendista?

 Quanto costa assumere un apprendista, in seguito all’introduzione della riforma del mercato del lavoro? Sicuramente la risposta non potrà che orientarsi verso un aggravio per le tasche delle imprese che optino verso questa forma di lavoro. In altri termini, assumere un apprendista costerà alle aziende di più rispetto a prima, visto e considerato che per un contratto di tre anni, senza conferma al termine del rapporto, si parla di un aggravio del 4%, oltre alla “tassa” di licenziamento dovuta in caso di risoluzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.

Una delle determinanti della maggiore onerosità dei contratti di apprendistato per le imprese risiede nella riforma degli ammortizzatori, che sarà finanziata con applicazione di un’aliquota contributiva dell’1,31 per cento, in sostituzione delle attuali aliquote. L’aliquota aggiuntiva, prevista a carico dei soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile. Non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione dei lavoratori assenti, e a quelli assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, oltre a quelli sui periodi contributivi fino al 31 dicembre 2013, relativi alle attività definite negli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali. Esenti anche gli apprendisti e i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazione.

Novità dal riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato

 L’accordo è stato siglato lo scorso 28 marzo 2012 e prevede il riordino l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confesercenti e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Infatti, l’accordo, in coerenza con le linee del nuovo Testo unico sull’apprendistato (D. L.vo n. 167/2011), prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

In base all’articolo 1 le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Non solo, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Le modifiche al lavoro somministrato

 Sono state modificate alcuni criteri che aiutano a identificare la natura del lavoro somministrato e tra questi, di certo, una significativa modifica introdotta alla disciplina del decreto legilastivo n. 276/03  dal decreto leg.vo n. 24/2012, circa il  rapporto in somministrazione a tempo determinato, concerne l’obbligo delle ragioni che lo giustificano.

Infatti, il comma 4 dell’articolo 20 prevede che la somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, mentre il comma 5bis prevede un’eccezione  a tale  regola  delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel senso che si prescinda dalle stesse se con rapporto somministrasto a tempo determinato risultino  assunti lavoratori in mobilità, a norma dell’art.8 comma 2 della legge n.223/91,in cui si stabilisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.

Chiarimenti sulla durata massima dell’apprendistato

Il Testo Unico e gli accordi interconfederali, insieme ai contratti collettivi, stabiliscono la durata massima dell’apprendistato che, tra l’altro, sono messi in relazione con l’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione che si intenda raggiungere visto che è fortemente messa in relazione con il percorso formativo che il datore di lavoro deve mettere a punto.

Secondo alcune indicazioni la durata massima non può essere superiore a tre anni, o cinque per quelle figure professionali specificatamente individuate dalla contrattazione di riferimento. In realtà, occorre riferirsi ai singoli settori di riferimento perché per il segmento degli studi professionali l’apprendistato, di mestiere o professionalizzante, non può essere inferiore a 30 mesi con una durata massima di tre anni.