Dal Ministero del Lavoro fondo per gli Ammortizzatori in deroga 2012 e 2013

 A seguito dell’incontro tra le rappresentanti sindacali e le Regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito di rifinanziare il fondo dedicato agli ammortizzatori sociali in deroga in riferimento agli anni 2012 e 2013, anche, se in realtà, si tratta di una prima tranche.

Nei giorni scorsi, infatti, si era svolto l’incontro tra CGIL, CISL, UIL e le Regioni alla presenza del coordinatore degli assessori al lavoro per la Conferenza delle Regioni, Gianfranco Simoncini, per discutere della concessione degli ammortizzatori in deroga.

I criteri per la cassa integrazione straordinaria

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 il Decreto 4 dicembre 2012 con l’individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della Cassa Integrazione e Guadagni Straordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In particolare, con il decreto del 4 dicembre si cerca di definire uno strumento che permetta di individuare i parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS alla luce delle recenti innovazioni legislative.

Ammortizzatori sociali dal 2013: la Cigs va in pensione


La riforma del lavoro e delle pensioni introdurrà delle modifiche anche nella disciplina degli ammortizzatori sociali. Infatti, dal 2013 la Cassa integrazione straordinaria sarà eliminata per diverse tipologie di imprese, entrerà a regime per alcune categorie e dal 2013 sarà sostituita dal Fondo di Solidarietà.

Dall’Agenzia delle Entrate i nuovi codici per il versamento all’Inps del contributo addizionale CIGS

 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012 denominata  “Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero”, istituisce i codici tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero.

Le causali contributo si riferiscono al codice “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS” e “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”.

L’Inps comunica che, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.

Il prepensionamento dei lavoratori poligrafici

 L’Inps, con un suo messaggio, messaggio INPS 26 aprile 2012 n. 7155, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al pensionamento anticipato  per i lavoratori poligrafici, in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa previdenziale.

Per effetto delle modifiche introdotte in materia, legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante norme di riforma sul sistema pensionistico, il nostro Istituto previdenziale ha comunicato le novità in materia di trattamenti pensionistici sulla disciplina del pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici. Si ricorda che, ad ogni modo, entro il prossimo 30 giugno ci si aspetta un regolamento di armonizzazione, previsto dal comma 18 dell’articolo 24 della richiamata legge n. 214 del 2011, per l’accesso alla pensione.

La cassa integrazione nel settore editoriale

Indicazioni sulla fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali

 La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha emanato la nota prot. 0005396 del 18 aprile 2012, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999 e dal Decreto Legge n. 5/2012. In particolare, la nota ministeriale riprende la nota del 13 marzo 2012, prot. 3615, con le precisazioni circa la fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali di cui alla  Legge n. 68/1999 per il datore di lavoro con unità produttive ubicate in più province.

La situazione della crisi in Lombardia

 La CGIL ha deciso di fotografare la situazione economica della regione Lombardia, la locomotiva d’Italia, e ha ribadito il momento economico non per nulla facile; infatti, nel mese di gennaio 2012 le ore di cassa in Lombardia sono state 13.540.763 (di cui cassa integrazione ordinaria 6.493.554, cassa integrazione straordinaria 4.961.470 e deroga 2.085.739). In termini di lavoratori equivalenti a zero ore sono a 87.360 unità (il 2,77% della popolazione attiva della Lombardia). Nella provincia di Bergamo, ad esempio, sono circa 465.000 addetti complessivi tra dipendenti e autonomi (i dipendenti nel settore privato sono 355.935) coinvolti.

Il Dipartimento Politiche Contrattuali della CGIL Lombardia denuncia che i dati Inps sulla cassa di gennaio 2012, pur se disomogenei territorialmente, confermano complessivamente una crescita di circa il 5% sul gennaio 2011. Cala la cassa in deroga (-31%), resta stabile la cassa straordinaria, mentre sale del 30% quella ordinaria.

Il computo dell’anzianità aziendale per cigs e mobilità

 L’Inps, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito al computo dell’anzianità aziendale, in caso di successione di appalti, ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga.

Diciamo che l’anzianità aziendale diventa un elemento fondamentale per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di CIGS e di mobilità previsto dall’art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, Infatti, si è previsto quale requisito soggettivo un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda e l’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l’indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

Il distacco dei lavoratori in cassa integrazione

Il meccanismo del distacco dei lavoratori presso altre aziende può essere utilizzato anche per i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria: ecco quanto precisa la circolare 28/2005 del Ministero del lavoro.

In effetti, è possibile ricorrere al distacco di personale proprio per limitare il ricorso alla CIG/CIGS al fine di soddisfare l’interesse del distaccante di mantenere inalterato il proprio capitale umano altrimenti posto a rischio dalla sospensione dell’attività lavorativa, anche se occorre inquadrare il tutto nell’ambito del necessario accordo sindacale.

Inps, gli incentivi alle assunzioni viaggiano online

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, nell’ottica della progressiva dematerializzazione di tutte le istanze e richieste di servizio, ha deciso di attivare il nuovo servizio di incentivo alle assunzioni così come stabilisce la circolare Inps n. 140 del 28 ottobre 2011 in tema di presentazione telematica e gestione automatizzata delle domande di incentivo per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità previste dalle normative 407/90 e 223/91.

Le nuove richieste di autorizzazioni concesse dall’Inps saranno così erogate in modalità telematica utilizzando il canale telematico già disponibile. A questo proposito è possibile richiedere le autorizzazioni degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione straordinaria da almeno 24 mesi, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990, con attribuzione automatica del codice autorizzazione 5N sulla posizione contributiva del datore di lavoro richiedente.

Inps, la proroga della cassa integrazione

L’Inps, attraverso il messaggio n. 19350 del 11 ottobre 2011, ha stabilito che – così come chiarito dal messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2010 – è ammissibile che una azienda dopo un periodo di CIG ordinaria, ed un periodo successivo di CIG straordinaria, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO, senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.