Da Enpals a polo specialistico

 L’Inps, attraverso la circolare circolare n. 78 dell’8 giugno 2012 descrive le nuove competenze territoriali delle varie sedi e il loro assetto organizzativo nella fase transitoria dell’ex ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.

Infatti, l’articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2012, dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), prevedendo altresì che l’Inps succeda al soppresso Ente in tutti i rapporti attivi e passivi.

Al Forum PA 2012 l’Inps vince la sfida della modernizzazione

 L’Inps ha preso parte al Forum PA incentrato quest’anno sui temi dell’Open Government.

Il presidente, Carlo Mochi Sismondi, di ForumPA, ha dato il via lo scorso 16 maggio alla manifestazione col tradizionale taglio del nastro alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Filippo Patroni Griffi e della Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini.  Il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, dopo aver visitato lo stand della Casa del Welfare, nel quale per la prima volta hanno lavorato fianco a fianco funzionari dell’Inps, dell’ex-Inpdap e dell’ex-Enpals, ha preso parte alla tavola rotonda del convegno inaugurale “Agenda digitale, sviluppo e semplificazione: le vie italiane alla crescita”.

Il distacco dei lavoratori dello spettacolo

 L’Inps chiarisce alcune questioni legate ai lavoratori dello spettacolo in tema di richiesta dei certificati di distacco A1; infatti, per via dell’incorporazione dell’ENPALS all’Inps per gli effetti delle ultime manovre del governo in materia di risanamento della finanza pubblica, il nostro Istituto di previdenza precisa che, in caso di distacco nell’ambito dell’Unione Europea, il documento portatile A1 (ex formulario E 101), nel caso di lavoratori iscritti o iscrivibili, in relazione all’attività svolta, all’ex ENPALS (ora INPS) continuano ad essere rilasciati con le consuete modalità, recandosi presso le strutture territoriali dell’ex ENPALS.

I limiti dell’autocertificazione

 In materia di autocertificazione è necessario precisare che in campo internazionale si precisa che le disposizioni relative alla decertificazione  si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di  sicurezza sociale.

Occorre precisare che esistono fattispecie  escluse dall’autocertificazione ed in proposito si sottolinea che l’articolo 49  del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato  delle disposizioni nuove introdotte dall’art.15 della legge n.183/2011 e, pertanto, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Prime istruzioni sulla domanda di servizio e del fabbisogno di risorse per INPDAP ed ENPALS

 Nell’individuazione delle linee generali per l’integrazione in Inps dei soppressi Inpdap ed Enpals, è stato stabilito nella data del 30 giugno 2012 il termine entro il quale dovrà essere determinata e trasmessa al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per la definita approvazione, la nota di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 (Bilancio di integrazione).

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, circolare n. 50 del 29 marzo 2012, la formulazione dell’obiettivo di produzione lorda del bilancio assestato 2012 dovrà tenere conto della definizione delle domande di servizio presentate dagli utenti dei due enti soppressi che perverranno nel corso del 2012. Inoltre, sono estese ai due enti le disposizioni relative al procedimento di rilevazione dei fabbisogni complessivi di risorse strumentali per l’anno 2012, al fine di renderli disponibili alle funzioni di approvvigionamento ed acquisto.

Domanda pensione INPDAP ed ENPALS 2012

 Anche se gli istituti INPDAP ed ENPALS sono stati definitivamente soppressi (con attività incorporate all’interno delle strutture INPS) le domande sulle prestazioni di pensione vanno comunque presentate secondo le consuete modalità. La legge 214/2011, che ha abolito i due istituti, non apporta pertanto significative novità in merito alla richiesta delle prestazioni pensionistiche e previdenziali per il 2012.

Gli iscritti INPDAP ed ENPALS dovranno pertanto rivolgersi presso le rispettive strutture territoriali. Per quanto riguarda l’INPDAP, a spiegare passo dopo passo quali sono i cambiamenti dopo l’incorporazione delle attività in INPS, è la circolare 37 del 14 marzo 2012 da parte dello stesso Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che disciplina il riconoscimento dell’equo indennizzo e delle pensioni privilegiate, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata.

Pubblicato il Rapporto 2011 sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale

 È disponibile l’edizione 2011 del Rapporto annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale, redatto ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione OIL C81 dell’11 luglio 1947.

Obiettivo del rapporto è quello di dare una rappresentazione dell’attività di controllo svolta dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS, dell’INAIL e dell’ENPALS e dei relativi risultati, cercando di evidenziare come questi ultimi siano strettamente legati anche all’evoluzione del mercato del lavoro nei diversi settori economici e comparti territoriali, con particolare riferimento alla notevole diffusione delle tipologie contrattuali diverse dal tradizionale contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

La fine di Inpdap ed Enpals a vantaggio dell’Inps, le perplessità della CGIL

 Con la legge  214/2011 si è soppresso l’INPDAP e l’ENPALS a decorrere dal 1 gennaio 2012 ed il trasferimento delle loro funzioni all’INPS. Ora, allo scopo di garantire la continuità del servizio, siamo in attesa dell’emanazione dei decreti interministeriali con cui debbono essere trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi all’INPS, le strutture centrali e periferiche degli enti continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi.

I decreti, lo ricordiamo, devono essere emanati entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura degli enti soppressi, bilanci che devono essere approvati entro il 31 marzo 2012.

Non solo, il decreto milleproroghe, convertito in legge n.14/2011, ha accorciato i tempi tanto che gli organi degli enti soppressi cessino comunque entro la data del 31 marzo 2012, e ciò anche se non sono stati messi nelle condizioni di approvare i bilanci. Gli organi dell’Inps devono essere integrati con i rappresentati degli enti soppressi; infatti, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS deve essere integrato da sei rappresentanti secondo criteri che saranno definiti dal Ministero del lavoro con apposito atto.