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Nuova convenzione tra l’Inps e l’Ente Regione in fatto di prestazioni e indennità

L’Inps, con il messaggio n. 330 del 5 gennaio 2012,  ha definito uno schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Regione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

L’Inps ricorda che la legge 12 luglio 2011 n. 106 prevede per gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria la possibilità di attivare apposite convenzioni per l’acquisizione in via telematica dei dati e delle informazioni che le pubbliche amministrazioni detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese, di rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, nonché per accertare la sussistenza e l’esatta misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito.

Con la Determinazione n. 424 dello scorso 27 ottobre 2011 è stato approvato lo schema di convenzione che potrà essere sottoscritto dai Direttori Regionali con le Regioni per la comunicazione dello stato di ricovero dei soggetti titolari di talune prestazioni assistenziali, quali in particolare l’ indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza, l’assegno sociale e l’assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, con esso incompatibili.

In effetti, lo stato di ricovero può incidere sulla continuità dei benefici, in quanto la sua sussistenza impedisce l’attribuibilità dell’indennità di accompagnamento nei casi di ricovero a titolo gratuito e il riconoscimento dell’indennità mensile di frequenza per i minori invalidi in tutti i casi di ricovero, ponendosi anche come elemento ostativo per l’erogazione dell’assegno sociale e dell’assegno sociale sostitutivo di invalidità civile nella loro misura intera.

La fornitura avrà ad oggetto i dati personali che consentono la corretta identificazione dei soggetti ricoverati e i periodi di ricovero pari o superiori a 30 giorni consecutivi, con la indicazione del regime di ricovero e del relativo ambito assistenziale, dell’ASL che eroga la prestazione e delle date di ingresso e di dimissioni dalla struttura.

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