Una tantum 2013 per i contratti a progetto conclusi nel 2012

 Il messaggio Inps 18 dicembre 2012 n. 20803 ha confermato che i contratti a progetto con contratto concluso entro il 31 dicembre 2012 per fine lavoro possono chiedere l’una tantum anche nel 2013, se in possesso dei requisiti previsti, di cui parleremo di seguito. Le modalità operative indicate dall’Inps per la presentazione della domanda.

Indennità una tantum per i lavoratori co.co.pro. senza lavoro

 Il messaggio Inps n. 20803 del 18 dicembre 2012 ha confermato che per i contratti a progetto ultimati alla data del 31 dicembre 2012 è possibile richiedere l’una tantum co.co.pro. in caso di perdita del lavoro e disoccupazione. Pertanto, anche nel 2012 e nel 2013 i collaboratori a progetto possono ricevere fino a 4.000 euro di indennità una tantum prevista dall’Inps.

L’assegno familiare Inps per gli iscritti alla Gestione Separata

 L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della possibilità di usufruire dell’assegno familiare per gli iscritti alla Gestione Separata.

Infatti, il nostro ente previdenziale, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha confermato che per gli iscritti alla Gestione Separata e in presenza di alcuni requisiti aggiuntivi quali la loro mancata iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria o che non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.

La proroga dei pagamenti contributivi

 L’Inps, con il messaggio n. 14045 dello scorso 30 agosto 2012, informa che è  stata prorogata la sospensione contributiva così come stabilisce la legge 135/2012, di conversione del decreto legge 95/2012 sulla “spending review”.

L’Indennità di disoccupazione anche ai co.co.pro

 Anche per l’anno 2012 è stata confermata l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto che cessano il loro rapporto di lavoro; in effetti, il Parlamento ha deciso di usufruire le stesse provvidenze dello scorso anno a questa tipologia di lavoratori grazie alla conferma anche per l’anno in corso del decreto Milleproroghe, ossia del decreto legislativo n. 216/2011.

L’iscritto alla gestione separata e il diritto di rivalsa

 L’Inps ha deciso di intervenire fornendo i necessari chiarimenti in merito all’addebito in fattura a titolo di rivalsa dei contributi dovuti alla gestione separata dai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo: a questo riguardo la rivalsa costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista.

Infatti, il nostro Istituto previdenziale, con il messaggio n. 7751/2012, attraverso la Direzione Centrale ha precisato che la rivalsa per i contributi dovuti alla Gestione separata dell’Inps è contenuta all’articolo 1, comma 212 della Legge 23.12.1996 n. 662. In effetti, in base al contenuto della disposizione Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

L’indennità una tantum per i Co.co.co

 L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.co..
Ricordiamo che, in base al testo del messaggio, l’Inps pone in evidenza che i diversi rapporti di collaborazione per i quali è prevista la prestazione una tantum.

Infatti, per gli effetti legislativi, la prestazione è limitata ai “collaboratori coordinati e continuativi” così come si prevede all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Per questa ragione, i beneficiari sono i lavoratori che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto come regolamentato dalla citata disposizione e sono quindi esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito di applicazione del citato articolo 61, comma 1, così come i mini co.co.co e i lavoratori autonomi occasionali.

Ulteriori novità in fatto congedo di paternità e parentale

 L’Inps, con la circolare n. 53 del 6 aprile 2012, offre diverse novità in merito all’attivazione – dal 1° aprile 2012 – della modalità di presentazione telematica delle domande congedo di maternità/paternità e parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. È previsto un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2012, durante il quale le domande inviate attraverso i canali tradizionali saranno comunque considerate validamente presentate ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia. Al termine di tale periodo transitorio, la modalità di presentazione telematica, attraverso uno dei seguenti canali, diventerà esclusiva:

Chiarimenti dell’Inps in materia di trattamenti pensionistici

 L’Inps ricorda che dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata introdotte dal decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011.

Così come pone in evidenza lo stesso Istituto previdenziale le nuove prestazioni spettano alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione separata, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere sempre dal 1° gennaio 2012.

A questo proposito con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, oltre ad illustrare i requisiti anagrafici e contributivi in base ai quali sono conseguite le predette prestazioni pensionistiche, l’Inps intende descrivere nel dettaglio tutte le disposizioni in materia, dall’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 all’opzione per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo, fino alle disposizioni particolari previste per alcune categorie di lavoratori.