Procedura di mobilità in deroga

 Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di comprendere cosa sia la procedura di mobilità e come ottenere l’indennità di mobilità. Oggi compiamo un piccolo passo in avanti nel completamento della conoscenza di questa procedura, andando ad analizzare nel dettaglio sintetico le principali caratteristiche della mobilità in deroga (alla normativa vigente), una indennità che potrà garantire un reddito sostitutivo della retribuzione a tutti i lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità, e a quei lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali sia prevista una proroga del trattamento.

L’indennità spetterà a tutti i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione) che ne abbiamo fatto richiesta presentando all’INPS (struttura territorialmente competente) il modello DS 21 – COD. SR 05. Requisito oggettivo fondamentale dovrà essere rappresentato dal licenziamento. Ma non solo.

L’offerta di lavoro congrua nella riforma del lavoro

 L’articolo 62 del testo della Riforma mercato del lavoro voluta dal Governo Monti, in particolare del Ministro del Lavoro Elsa Fornero, prevede la cosiddetta offerta di lavoro congrua, in altre parole, al comma 1 dell’articolo, allo scopo di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la decadenza degli stessi dal trattamento qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequentino con regolarità.

L’articolo è piuttosto articolato prevedendo alcuni limiti all’operato del lavoratore che deve sentire il peso dell’assistenza e del sostentamento pubblico.

Il requisito territoriale per la maggiorazione della durata dell’indennità di mobilità

 La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in materia di requisito territoriale in fatto di indennità di mobilità; infatti, le Sezioni Unite si richiamano allo stretto collegamento che il legislatore ha istituito tra la percezione dell’indennità e l’iscrizione nelle relative liste, le quali hanno struttura territoriale regionale.

In base a ciò risulta, secondo la Corte,  la

volontà del legislatore di dar luogo a una fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale che si concretizza in una vicenda di rilevanza giuridica “localizzata”, allo scopo di evitare, tendenzialmente, che i lavoratori collocati in mobilità siano costretti a trasferirsi in ambiti diversi dal territorio in cui aveva avuto svolgimento il cessato rapporto di lavoro per cercare altrove una opportunità di ricollocazione

L’indennità di mobilità e l’associazione in cooperativa

L’Inps, attraverso la sua circolare dello scorso 19 aprile 2011 n. 67 , ha deciso di fare chiarezza in merito alla compatibilità dell’indennità di mobilità con lavoro subordinato e autonomo. Il nostro Istituto previdenziale si è mostrato particolarmente favorevole sulla compatibilità dell’indennità di mobilità e con la relativa iscrizione nella lista di mobilità.

In effetti, l’Inps conferma così che il lavoratore collocato in mobilità che abbia titolo a percepire la relativa indennità e che voglia rioccuparsi associandosi in cooperativa può chiedere, ai sensi dell’art.7, comma 5, della legge n.223/1991 la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione.

Manovra 2011, le modifiche ai trattamenti di sostegno al reddito

Con la manovra di luglio, in particolare all’articolo 18 della legge n. 111/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio, il comma 10-bis dell’articolo 19 del decreto n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’articolo 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità.

Inps, chiarimenti sull’indennità di mobilità

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha voluto precisare, con messaggio n. 14520 del 12 luglio 2011,  l’incompatibilità tra indennità di mobilità ordinaria e indennità di disoccupazione agricola visto che l’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti (legge n. 223 del 1991).

In base al contenuto del messaggio dell’Inps, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola è da considerarsi indebita quando il contratto di lavoro agricolo si colloca all’interno di un periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

Inps, cambia la procedura per l’assegno integrativo di mobilità

L’Inps, con la circolare n. 95 del 15 luglio 2011, informa la sua utenza che, grazie alla presenza del canale telematico, è stata predisposta una nuova modalità per la presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità così come previsto all’articolo 9 e comma 5 della Legge n. 223 del 1991.

Ricordiamo che, qualora un lavoratore accettasse un’offerta di lavoro che comporti un inquadramento ad un livello retributivo inferiore a quella della mansione di provenienza, la legge del 23 luglio 1991 n. 223 stabilisce espressamente che  lo stesso ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Già in precedenza lo stesso istituto previdenziale si è più volte espresso in materia con due circolari: la prima del 5 maggio 1997 n. 105 e la seconda il 24 giugno 1997 n. 141.

Nella stessa circolare l’Inps ribadisce che per usufruire dell’assegno integrativo è necessario che il lavoratore risulti in forza presso un datore di lavoro con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che possa vantare il diritto a percepire la relativa indennità di mobilità.

Inps, l’indennità di mobilità per il trasporto aereo

L’Inps ha deciso di fornire alcuni chiarimenti in merito all’indennità di mobilità in forma anticipata erogata in unica soluzione del personale del settore del trasporto aereo.

Infatti, a seguito dell’approvazione da parte del Comitato Amministratore del nuovo Regolamento,  con deliberazione n. 38 del 25 marzo 2010, che disciplina le modalità di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, l’Inps, attraverso la sua circolare n. 93 dell’8 luglio 2011 recante Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo – Indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione ha deciso di aggiornare la sua circolare n. 102 del 9 luglio 2007 recependo le modifiche introdotte dal nuovo regolamento.

Mobilità: compatibilità con lavoro autonomo o subordinato

 L’Inps con circolare n. 67 del 14 aprile 2011 ha precisato e riepilogato quando l’indennità di mobilità sia compatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato.

Nel caso in cui il beneficiario di indennità di mobilità venga assunto con un contratto di lavoro subordinato la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa legge, viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.

Si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità.

Legge di Stabilità 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Sul supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre del 2010 è stata  pubblicata la legge finanziaria n. 220 del 13 dicembre 2010.

La legge di stabilità, o legge finanziaria, è composta da un solo articolo che  contiene 171 commi e 2 allegati, oltre a 3 tabelle.

La nuova legge di stabilità entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011, ad eccezione di quelle dei commi da 42 a 46, in vigore dal 21 dicembre 2010.

Il comma 37 prevede un allargamento, nei limiti delle diecimila unità, della platea dei lavoratori in mobilità ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione con un decreto concertato del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con quello dell’Economia e delle Finanze, oltre al Ministro dello sviluppo economico.

Incentivi alle assunzioni, legge n. 223/1991

Nel panorama legislativo italiano esistono diversi strumenti utili come incentivi per il reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

La legge di stabilità prevede che le misure sperimentali siano prorogati anche per l’anno 2011.

Tra gli strumenti che hanno a disposizione i datori di lavoro possiamo senza dubbio mettere l’accento sull’assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità, così come prevede la legge 223/1991.

In buona sostanza, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

Inps, dal 2011 in arrivo solo servizi telematici

A partire dal 1° gennaio 2011, attraverso una nota dell’8 settembre 2010, l’Inps comunica che una ventina di servizi attualmente erogati presso le sedi territoriali potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il canale telematico.

In questo modo non sarà più in vigore il sistema del doppio canale, ossia sportello e sito Internet, fino ad oggi disponibile.

I servizi che saranno trattati solo attraverso i canali telematici riguardano la richiesta di disoccupazione ordinaria e agricola,  l’indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo, l’iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata, i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi.