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Il microclima e le relazioni con l’ambiente di lavoro

 Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 disciplina, tra l’altro, il microclima nei luoghi di lavoro e indica gli organi  competenti ad accertare che tali disposizioni siano rispettate.

A questo proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni dubbi sollevati dagli attori coinvolti. Infatti, il Ministero ribadisce che il Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, contiene, nella parte indicata al Titolo II, una serie di indicazioni per poter stabilire, con certezza, le caratteristiche dei luoghi di lavoro necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Infatti, all’articolo 68 del Testo Unico indica che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del Testo Unico stesso che si occupa proprio del microclima prevedendo che

nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.

  • Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
  • Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
  • Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori

Il Testo Unico prevede che le violazioni di queste disposizioni devono essere segnalate al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) attraverso i canali aziendali e tra i soggetti coinvolti al controllo rientrano le ASL competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza, il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Direzioni provinciali del lavoro.

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