Scadenze da ricordare: 2 aprile comunicazione lavori usuranti

 I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare il monitoraggio dei lavori usuranti relativi al 2012 entro il 31 marzo, ma il termine previsto slitta al 2 aprile a causa delle festività pasquali. I riferimenti normativi si trovano nel Dlgs 67/2011, nel Dm del Lavoro del 20 settembre 2011 e negli interventi di prassi del ministero del Lavoro, precisamente nelle note 4724/2011 e 9630/2012.

I nuovi accordi per la detassazione dei premi di risultato

 È stata sottoscritta da parte di Confcommercio e Federalberghi un nuovo accordo che prevede la possibilità, da parte dei lavoratori, di utilizzare la detassazione dei premi risultato. Infatti, ai lavoratori dipendenti   dei settori  del terziario e del turismo si applicherà la detassazione del 10% sugli  straordinari e sulle produttività  del 2012, entro i limiti di 2 mila e 500 euro l’anno e per redditi di lavoro non superiori ai 40 mila euro ,così che gli stessi potranno avere un beneficio significativo ,sia pure contenuto ,per l’impegno posto  nelle rispettive prestazioni rese

Quanto sopra è conseguenza dei due accordi sindacali, siglati per tutelare gli interessi dei datori di lavoro e i sindacati di categoria, a seguito del recepimento del dpc del marzo scorso scorso, in base a cui in sostanza viene data la possibilità di applicare una detassazione del  10% per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e  domenicale, oltre che per i premi legati alla produttività e a tutti quei  corrispettivi economici riconosciuti per l’efficienza produttiva e  organizzativa, permettendo così ai  dipendenti delle aziende teatine dei due settori interessati di  beneficiare di un  piccolo sgravio sulle prestazioni lavorative.

Entro il 31 marzo è necessario comunicare il lavoro notturno

 Il prossimo 31 marzo 2012 scade il termine entro cui effettuare la comunicazione del lavoro notturno svolto nel 2011 per via della nuova disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo D. Lgs. 67/2011, secondo cui i datori di lavoro devono annualmente comunicare, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavori previsti dal  decreto legislativo stesso dell’11 aprile 2011 relativo ai lavori usuranti.

Infatti, la nuova normativa prevede a carico dei datori di lavoro diverse incombenze nei confronti delle Direzioni Provinciali del Lavoro, fermo restando che entro trenta giorni dall’entrata in vigore  del citato provvedimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà emanare  le disposizioni attuative.

Turnistica e lavoro, la mancata intesa alla Lascor

È stata bocciata la paventata intesa sull’aumento degli stipendi legati alla turnistica; in effetti, per “il Sole 24 ore” questo possibile accordo mostra l’assenza di flessibilità mentale e sindacale da parte delle maestranze tanto che i primi a rimanere perplessi dall’esito referendario è lo stesso sindacato.

Da una parte, come pone in evidenza l’autorevole quotidiano economico, mentre ci si lamenta di una disoccupazione giovanile che supera ormai quota 30% e con una cassa integrazione che solo nel 2011 ha sfiorato il miliardo di ore, dall’altra, alla Lascor si ha una produzione che registra una crescita non per nulla trascurabile con un investimento di circa 7 miliardi di euro con la volontà di assumere visto che solo nel 2011 ha assunto 150 lavoratori.

Il lavoro notturno e la disabilità

Il lavoro notturno è una materia abbastanza regolata tanto da prevedere l’esenzione per alcune categorie di lavoratori. Ricordiamo, a questo proposito, la tutela nei confronti delle lavoratrici uin stato di gravidanza prevista dalla legge del 9 dicembre 1977 n. 903.

Successivamente, la legge n. 25 del 5 febbraio ha previsto ulteriori novità a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che debbano assistere figli o familiari.

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ovvero Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, indica con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno.

Lavoro usurante, regime transitorio

 Si è finalmente concluso l’iter legislativo sui benefici da attribuire ai lavoratori usuranti: un cammino tortuoso e a tratti quasi impossibile, ma che oggi permette ai lavoratori dipendenti che svolgono lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti), il diritto a conseguire la pensione di anzianità con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che il beneficio spetta ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al decreto del 19 maggio 1999, agli addetti alla linea catena, ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone, ai lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo o per almeno 78 notti di lavoro all’anno.

Lavoro straordinario, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 17 agosto 2010, risponde ad un quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2 del decreto n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), ovvero sull’agevolazione contributiva del 10% relativa agli incrementi di produttività (lavoro straordinario).

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intende fare luce sulla quota base e sulle maggiorazioni relative in merito alle prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno-notturno) e notturni, previste dal contratto collettivo di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa e sulle prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23:00 da lavoratori giornalisti.

Il lavoro notturno

Sono moltissimi i giovani ed i meno giovani che lavorano nelle ore notturne: locali notturni come pub o discoteche ma anche bar lungo le arterie autostradali, operai etc….

Noi di Gazzetta del Lavoro con questo intervento vogliamo riportarvi quanto contenuto nella Legge Biagi a proposito del lavoro notturno:

è tale ogni prestazione lavorativa di durata pari almeno a sette ore consecutive delle quali almeno tre rientrino all’interno dell’intervallo compreso fra la mezzanotte e le cinque