Lavoro straordinario e il superamento delle 48 ore

 Il tema del lavoro straordinario riveste sempre una particolare attualità per via delle sue diverse implicazioni; infatti, in un periodo di crisi si cerca di limitarne l’uso per favorire la piena occupazione.

L’articolo 1 del decreto n. 66/2003 osserva che il lavoro straordinario deve essere contenuto perché  è lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali o avente una durata minore stabilita dai contratti collettivi.

Nuovo avviso dal Garante sul lavoro straordinario

 Nella sua ultima comunicazione disponibile online, il Garante Privacy ha fornito chiarimenti in merito all’uso della comunicazione aggregata sul lavoro straordinario alle organizzazioni sindacali.

Infatti, per l’Autorità nazionale, salvo specifiche previsioni normative o contrattuali, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere, alle organizzazioni sindacali, i dati sul lavoro straordinario in forma anonima o aggregata, senza l’indicazione dei nominativi.

Premi produttività: detassazione 2012 e 2013, aggiornamenti

 Il DPCM 22 gennaio 2013 ha indicato i criteri 2013 per l’applicazione della detassazione sui premi di produttività. Sono cambiati, infatti, i parametri di applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% applicata a premi, straordinari, notturni e a tutte le altre voci di salario relative a incrementi della produttività.

I nuovi accordi per la detassazione dei premi di risultato

 È stata sottoscritta da parte di Confcommercio e Federalberghi un nuovo accordo che prevede la possibilità, da parte dei lavoratori, di utilizzare la detassazione dei premi risultato. Infatti, ai lavoratori dipendenti   dei settori  del terziario e del turismo si applicherà la detassazione del 10% sugli  straordinari e sulle produttività  del 2012, entro i limiti di 2 mila e 500 euro l’anno e per redditi di lavoro non superiori ai 40 mila euro ,così che gli stessi potranno avere un beneficio significativo ,sia pure contenuto ,per l’impegno posto  nelle rispettive prestazioni rese

Quanto sopra è conseguenza dei due accordi sindacali, siglati per tutelare gli interessi dei datori di lavoro e i sindacati di categoria, a seguito del recepimento del dpc del marzo scorso scorso, in base a cui in sostanza viene data la possibilità di applicare una detassazione del  10% per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e  domenicale, oltre che per i premi legati alla produttività e a tutti quei  corrispettivi economici riconosciuti per l’efficienza produttiva e  organizzativa, permettendo così ai  dipendenti delle aziende teatine dei due settori interessati di  beneficiare di un  piccolo sgravio sulle prestazioni lavorative.

Dal Ministero del Lavoro i nuovi indicatori sul mercato del lavoro

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Nota Flash relativa al mese di maggio 2012, in riferimento ai principali indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali.

Con questa Nota il Ministero vuole analizzare l’evoluzione dell’occupazione, della disoccupazione e dell’offerta di lavoro relativa al quarto trimestre 2011 così come risulta dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro, realizzata dall’ISTAT; per lo stesso periodo sono stati pubblicati, inoltre, i dati relativi ad altri importanti indicatori del mercato del lavoro: ore lavorate, ore di Cig, incidenza straordinario, retribuzioni contrattuali e effettive, costo del lavoro, ma anche previsioni sul mercato del lavoro, il clima di fiducia delle imprese manifatturiere e delle famiglie.

Decreto Monti, l’annotazione sul libro unico del lavoro

Il decreto salva-Italia prevede anche alcune modifiche di natura meramente burocratica in tema di lavoro. In effetti, il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, meglio conosciuto come Decreto Monti, stabilisce che le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro devono essere compiute entro la fine del mese successivo.

La norma rientra tra le proposte per semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori tanto che, a questo proposito, viene modificato il comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La modifica presente nel decreto Monti, nello specifico all’articolo 40, permette di compilare il Libro Unico del Lavoro (LUL) entro la fine del mese successivo e non più entro il 16 del mese.

Diffusi gli indicatori congiunturali sul mercato del lavoro del secondo trimestre 2011

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, attraverso la sua nota flash del mese di ottobre, gli indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali. La nota è un momento di confronto e di valutazione sull’andamento dei principali indicatori in materia di lavoro al fine di capire il possibile trend in atto.

La nota pone in evidenza l’evoluzione dell’occupazione, della disoccupazione e dell’offerta di lavoro relativa al secondo trimestre 2011 in base ai dati in possesso dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro.
Non solo, il documento diffuso dal Ministero del lavoro pone anche in evidenza altri  importanti indicatori del mercato del lavoro quali le ore lavorate o le ore di Cassa integrazione, l’incidenza del lavoro straordinario, le retribuzioni contrattuali e effettive, il costo del lavoro o le previsioni sul mercato del lavoro.

La tassazione agevolata per i lavoratori

 Ricordiamo che il  sistema di tassazione agevolato legato alla produttività è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 2 del decreto n. 93 del 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

In effetti, la disposizione aveva previsto, in via sperimentale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, e limitatamente ai lavoratori dipendenti che nel 2007 avessero percepito redditi da lavoro non superiori ad euro 30.000, l’introduzione di una imposta del 10 per cento, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di 3.000 euro, sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento e, infine, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

La disposizione è stata prorogata fino al 2011 con l’articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 – che ha esteso anche al 2011 gli interventi relativi alla detassazione.

incentivi alla produttività, non serve l’accordo scritto

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle agevolazioni previste per i premi corrisposti dal datore di lavoro per incrementi di produttività previsti per il l’anno 2011.

Ricordiamo che gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti perché vale il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall’articolo 39 della Costituzione.

In questo caso è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all’incremento della produttività.

In effetti, per i contratti collettivi di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma, ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e riconducibili, a livello di fonti del diritto.

Incrementi di produttività, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, allo scopo di offrire tutti i necessari chiarimenti in relazione all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, hanno deciso di emanare una circolare congiunta il 14 febbraio 2011.

I due organismi chiariscono che, per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’articolo 53 del decreto n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.

Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l’opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d’imposta 2011.

Busta paga più pesante con la prossima dichiarazione dei redditi

Con la dichiarazione dei redditi del 2011 un lavoratore dipendente ha la possibilità di recuperare una parte delle tasse versate; in effetti, se ha percepito negli anni 2008 e 2009 compensi per prestazione di lavoro notturno e straordinario può, con la prossima dichiarazione, far valere una tassazione più favorevole del 10% in luogo dell’aliquota di riferimento.

Il lavoratore troverà tutti i dati utili nel modello CUD 2011 ai punti 97 e 99.

L’imposta sostitutiva è applicabile nel caso di indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.

Fiat, accordo sul piano Marchionne

L’accordo è stato fatto con l’assenso del sindacato con l’unico escluso, la FIOM, che ha ritenuto inaccettabili le richieste della Fiat.

L’accordo prevede una settimana lavorativa, in fase sperimentale, su quattro giorni ma con dieci ore di lavoro giornaliere. Al momento, secondo il verbale sottoscritto dalle parti – datore di lavoro e sindacato – la sperimentazione sarà svolta su base volontaria.

L’accordo recepisce anche le indicazioni già espresse da Pomigliano e Melfi in materia di pausa e mensa a fine turno.

Secondo le richieste della Fiat di Marchionne le pause saranno ridotte a tre di dieci minuti dalla attuali due di venti minuti.

L’accordo prevede però la monetizzazione a parziale recupero. In effetti, i lavoratori di Torino percepiranno 32 euro parametrizzati al terzo livello.

Lavoro straordinario, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 17 agosto 2010, risponde ad un quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2 del decreto n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), ovvero sull’agevolazione contributiva del 10% relativa agli incrementi di produttività (lavoro straordinario).

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intende fare luce sulla quota base e sulle maggiorazioni relative in merito alle prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno-notturno) e notturni, previste dal contratto collettivo di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa e sulle prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23:00 da lavoratori giornalisti.