In arrivo i soldi per il Fondo nazionale per le politiche sociali e per le non autosufficienze

 È stata approvata, in sede di Conferenza unificata, l’erogazione di 575 milioni alle Regioni per attività a supporto alle politiche alle persone non autosufficienti.

Infatti, la Conferenza unificata ha approvato la proposta di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze e, in base al testo dell’accordo, si è deciso di erogare complessivamente fra le Regioni i 575 milioni di euro destinati dalla legge di stabilità per il 2013 al sociale.

Al via la nuova disciplina per gli alunni disabili

 Già diverse componenti sociali hanno battezzato questo corso come la via italiana all’inclusione scolastica ponendo in evidenza un nuovo modello nell’Unione Europea, visto che risponde alle mutate condizioni sociali ed economiche del nostro Paese.

Sono stati quantitficati in circa 500 mila gli alunni con disturbi del comportamento o dell’attenzione, sindrome di Asperger e quoziente intellettivo appena sopra il limite, non tutelati dalla legge 104 né dalla 170.

Il ministero del lavoro a proposito del congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap

 Il Ministero del Lavoro è intervenuto con un nuovo interpello al fine di chiarire il  congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap. Infatti, a questo proposito, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell’ANCI, in merito alla portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.

Critiche dalla CGIL per il taglio delle indennità

 La CGIL, la componente sindacale maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, ha espresso forti critiche sulla recente legge di Stabilità decisa dal Governo Monti. Infatti, la manovra di ottobre ha deciso di tagliare del 50% delle retribuzioni dovute alle indennità che sono corrisposte per chi assiste i propri genitori disabili.

In arrivo l’ennesima manovra finanziaria del Governo Monti

 È vero, non si deve più parlare di legge finanziaria ma di Legge di Stabilità, anche se poi la sostanza è sempre quella. Il Governo Monti ha finalmente deciso di licenziare la sua proposta definendo uno schema che, per la maggior parte dei soggetti coinvolti, non soddisfa. I temi toccati sono tanti, ma quelli che riguardano, direttamente o indirettamente, la materia lavoro, possono essere così riassunti.

Il trasferimento del familiare disabile

 Importante sentenza della Corte di Cassazione dove si ribadisce che occorre sempre giustificare il trasferimento del familiare disabile.
Infatti, con la sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che è da considerarsi illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l’azienda non abbia prodotto alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.

La Suprema Corte specifica che il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità – nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile – giustificata dalla cura e dall’assistenza  da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare – specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Le verifiche dell’invalidità civile per l’anno 2012

 Il nostro Istituto previdenziale ha avviato per l’anno 2012 nuove verifiche sull’invalidità civile e ha comunicato modalità e criteri dei controlli da realizzare.

In base alle comunicazioni, l’Inps ha precisato che il campione sottoposto a verifiche per quest’anno comprenderà i titolari di indennità di accompagnamento (invalidi e ciechi) e di comunicazione, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, i titolari di assegno mensile di età compresa tra i 45 e i 60 anni, gli invalidi civili, ciechi civili e sordi con trattamenti economici in revisione nel 2012 e i titolari di handicap grave così come prevede la legge 104/92.

La legge quadro sull’handicap

 La legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche conosciuta come legge quadro sull’handicap, riconosce diversi benefit a favore di lavoratori o familiari di persone con disabilità.

Infatti, a titolo di esempio, è possibile ricordare che all’articolo 6, in materia di prevenzione e diagnosi precoce, si prevedono interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23.12.78 n. 833 e successive modificazioni .

L’articolo 7, in tema di cura e riabilitazione, si prevede la possibilità di realizzare programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro coinvolgendo la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale.

Le verifiche della 104/92

 In merito alle modifiche introdotte alla disciplina  in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità ricordiamo che, sempre in base al decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, le istanza pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria  dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte.

In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario o di permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Chiarimenti Inps sulla disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili

 L’Inps, con la circolare n. 32 dello scorso 6 marzo 2012, ha chiarito l’importante disciplina sui congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.

Ricordiamo che il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale. Il nostro Istituto previdenziale, allo scopo di chiarire le modifiche introdotte, precisa che alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario.

La tutela della 104/92 sul trasferimento della sede di lavoro

 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Matera con  decisione n.540  pubblicata il 6 febbraio 2012 ha definito una questione che fa riferimento alla tutela riconosciuta dalla legge n.104/92 ai lavoratori dipendenti, in rapporto alla normativa della legge Brunetta sulla competenza dei dirigenti pubblici in materia di organizzazione e gestione del personale.

La legge 104/92 è stata recentemente modificata dall’articolo 34 della legge 193/2010 inserendo alcune variazioni al comma 2 dove ora si stabilisce che il lavoratore che presta assistenza, oltre al coniuge, a parenti o affini del disabile entro il secondo grado in condizione di gravità, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Il rispetto delle regole dell’impresa con la legge 104

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 1 del 27 gennaio 2012, ha risposto ad un quesito del Federimorchiatori (Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori), in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, contenuta nell’art. 33 della Legge n. 104/1992. Più in particolare l’istante chiede un parere in ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale anche in considerazione degli obblighi derivanti dall’attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all’assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare.

Inps, l’assistenza al disabile e la distanza dal luogo di lavoro

L’Inps, con messaggio dell’8 novembre 2011 n. 21062 in riferimento ai permessi di cui all’ex decreto 119/2011, ha voluto offrire nuovi chiarimenti a proposito della residenza del disabile ad una distanza superiore ai 150 km rispetto alla residenza del lavoratore.

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato ricorda che all’articolo 33 della legge in oggetto il legislatore ha aggiunto il nuovo comma 3 bis che recita

Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito