Il ministero del lavoro a proposito del congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap

 Il Ministero del Lavoro è intervenuto con un nuovo interpello al fine di chiarire il  congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap. Infatti, a questo proposito, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell’ANCI, in merito alla portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.

Dall’Inps le domande dei permessi online

 L’Inps informa che sulle nuove modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi così come previsto dal messaggio n. 18728 intitolato come “Circolare n. 117/2012 – Modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 – Precisazioni – Ambito di applicazione soggettivo” dello scorso 15 novembre 2012 e a seguito delle disposizioni contenute nella circolare n. 117/2012.

Critiche dalla CGIL per il taglio delle indennità

 La CGIL, la componente sindacale maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, ha espresso forti critiche sulla recente legge di Stabilità decisa dal Governo Monti. Infatti, la manovra di ottobre ha deciso di tagliare del 50% delle retribuzioni dovute alle indennità che sono corrisposte per chi assiste i propri genitori disabili.

Il trasferimento del familiare disabile

 Importante sentenza della Corte di Cassazione dove si ribadisce che occorre sempre giustificare il trasferimento del familiare disabile.
Infatti, con la sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che è da considerarsi illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l’azienda non abbia prodotto alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.

La Suprema Corte specifica che il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità – nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile – giustificata dalla cura e dall’assistenza  da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare – specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

La legge quadro sull’handicap

 La legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche conosciuta come legge quadro sull’handicap, riconosce diversi benefit a favore di lavoratori o familiari di persone con disabilità.

Infatti, a titolo di esempio, è possibile ricordare che all’articolo 6, in materia di prevenzione e diagnosi precoce, si prevedono interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23.12.78 n. 833 e successive modificazioni .

L’articolo 7, in tema di cura e riabilitazione, si prevede la possibilità di realizzare programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro coinvolgendo la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale.

Le verifiche della 104/92

 In merito alle modifiche introdotte alla disciplina  in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità ricordiamo che, sempre in base al decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, le istanza pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria  dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte.

In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario o di permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Il congedo straordinario in situazioni di assistenza a disabili in situazione di gravità

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Il decreto legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011.

Il decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei permessi  “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario.

Chiarimenti Inps sulla disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili

 L’Inps, con la circolare n. 32 dello scorso 6 marzo 2012, ha chiarito l’importante disciplina sui congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.

Ricordiamo che il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale. Il nostro Istituto previdenziale, allo scopo di chiarire le modifiche introdotte, precisa che alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario.

Il rispetto delle regole dell’impresa con la legge 104

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 1 del 27 gennaio 2012, ha risposto ad un quesito del Federimorchiatori (Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori), in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, contenuta nell’art. 33 della Legge n. 104/1992. Più in particolare l’istante chiede un parere in ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale anche in considerazione degli obblighi derivanti dall’attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all’assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare.

Inps, l’assistenza al disabile e la distanza dal luogo di lavoro

L’Inps, con messaggio dell’8 novembre 2011 n. 21062 in riferimento ai permessi di cui all’ex decreto 119/2011, ha voluto offrire nuovi chiarimenti a proposito della residenza del disabile ad una distanza superiore ai 150 km rispetto alla residenza del lavoratore.

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato ricorda che all’articolo 33 della legge in oggetto il legislatore ha aggiunto il nuovo comma 3 bis che recita

Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito

Il lavoro notturno e la disabilità

Il lavoro notturno è una materia abbastanza regolata tanto da prevedere l’esenzione per alcune categorie di lavoratori. Ricordiamo, a questo proposito, la tutela nei confronti delle lavoratrici uin stato di gravidanza prevista dalla legge del 9 dicembre 1977 n. 903.

Successivamente, la legge n. 25 del 5 febbraio ha previsto ulteriori novità a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che debbano assistere figli o familiari.

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ovvero Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, indica con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno.

Legge 104/92, le nuove regole sulla residenza

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011 ha introdotto alcune nuove regole nel caso in cui assistente e assistito vivono distanti e che possono far sorgere dubbi interpretativi sulla modalità applicativa tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro.

In effetti, l’articolo 6, in vigore dallo scorso 11 agosto 2011, ha aggiunto il  comma 3 -bis all’articolo 33 della legge n. 104/92 , i cui si prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.