Licenziamento per assenza ingiustificata

 Non è possibile licenziare un dipendente in presenza di assenza ingiustificata purché questa sia di breve durata e non se ne ravvisi un inadempimento di grave entità.

Infatti, la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 3179 dello scorso 11 febbraio 2013 ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per un breve periodo, quantificato pari a tre ore ovvero dalle ore 8,49 alle 11,24 , senza dare una giustificazione, dal luogo di lavoro.

Dalla Cassazione parere su licenziamento per inidoneità

 La Corte di cassazione si è espressa, attraverso la sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, sull’inidoneità di un lavoratore e sul suo conseguente licenziamento.

Infatti, la Suprema Corte ha affermato che, deve essere reintegrato il lavoratore licenziato perché affetto da un disturbo d’ansia se non si dimostra la sua totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni: più specificatamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di provare l’impossibilità di una ricollocazione del medico.

La condotta antisindacale vista dalla Corte di Cassazione

 È proibito sostituire un lavoratore in sciopero anche con un lavoratore in possesso di una qualifica superiore, è questa la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14157 dello scorso 6 agosto 2012 che si è pronunciata in merito ad una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia a carico di una società di Cash and Carry che si era rivolta contro la decisione dello stesso tribunale che aveva condannato la società di attività antisindacale avendo sostituito dei lavoratori in sciopero con altri di mansioni superiori.

Presentare la domanda per le 150 ore

 Nella pubblica amministrazione, in particolare nel comparto scuola, l’Istituto delle 150 ore è una interessante opportunità per elevare il proprio livello di istruzione e concretizzare, così, nuove opportunità di lavoro.

Le RSU nel comparto pubblico

 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o RSU, per poter svolgere regolarmente il loro ruolo nell’ambito della pubblica amministrazione deve comportarsi con precisi criteri ufficialmente riconosciuti e condivisi, pena la loro illegittimità.

Dalla Cassazione il mancato reintegro del lavoratore licenziato

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 9965 dello scorso 18 giugno 2012, è intervenuta in merito ad licenziamento di un lavoratore, rappresentante sindacale. Infatti, il lavoratore, a seguito dell’impugnazione del  licenziamento riconosciuto illegittimo, non è stato riammesso  nel posto di  lavoro dal datore di lavoro, pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l’attività di rappresentante sindacale.

L’Inps, coinvolta in questo provvedimento attraverso la sua struttura territoriale, ha deciso di intervenire individuando una situazione di mancata effettiva reintegrazione , ha applicato, a carico del datore di lavoro quanto previsto dall’art.18  comma 10 della legge n.300/70.

Con la nuova legge sul lavoro approvato in Senato un rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

 Ricordiamo che la norme approvate in senato introducono una disciplina processuale speciale per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, ossia Statuto dei lavoratori.

In particolare viene disposto che la disciplina processuale trovi applicazione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge n. 300/1970 anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Infatti, nello specifico si prevede che  ai fini di una tutela urgente, la domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento venga proposta con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il giudice, sentite le parti, procede agli atti di istruzione e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.

È legittimo l’installazione degli impianti di videosorveglianza solo con il consenso dei lavoratori

 La Corte di Cassazione è intervenuta a ribadire la sua posizione in merito all’installazione degli impianti di videosorveglianza; infatti, in base alla sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, il datore di lavoro che videosorveglia i propri dipendenti, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali, non commette reato se fa sottoscrivere a tutti i lavoratori un apposito documento autorizzativo, espressione del loro assenso.

Ricordiamo che un datore di lavoro, in un momento iniziale, è stato riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, per aver fatto installare un sistema di videosorveglianza per controllare i propri dipendenti, senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali.

Il versamento dei contributi previdenziali a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo

 La CIDA, ossia Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, ha avanzato richiesta di interpello, n. 12/12, per conoscere il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La Direzione osserva che, al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre soffermarsi sulla lettura della L. n. 108/1990, che ha novellato la disciplina concernente la materia dei licenziamenti individuali, di cui alle Leggi nn. 604/1966 e n. 300/1970, ancorando gli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento al numero di dipendenti che risultano occupati presso l’azienda.

Lo Statuto dei lavoratori festeggia il 42esimo anno

 Buon compleanno caro Statuto; infatti, la legge n. 300 del 20 maggio 1970, meglio conosciuta come lo Statuto dei lavoratori, e recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, è una delle norme fondamentali del diritto del lavoro e la sua introduzione provocò importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori proprio in questi giorni compie i 42 anni.

Lo Statuto dei lavoratori è tornato proprio in questo ultimo periodo, in auge per via delle polemiche introdotte dalla modifica dell’articolo 18 prevista dalla riforma Fornero del Governo Monti.

Non solo, vale la pena di ricordare che proprio 13 anni fa, il 20 maggio 1999, le Br tornavano a colpire uccidendo il giuslavorista Massimo D’Antona.