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Concorso per 25 tenenti della Guardia di Finanza

Se la divisa è il vostro sogno nel cassetto, non fatevi sfuggire questa occasione unica. Si tratta di un concorso per 25 tenenti in servizio permanente all’interno della Guardia di Finanza. La scadenza è fissata per il giorno 9 dicembre 2008.
Questo il bando integrale.

Il COMANDANTE GENERALE

Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse»;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse»;
Visto l’art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato giuridico degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica»;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica», estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante «Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme sul Servizio di leva»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate»;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso

1. E’ indetto per l’anno 2008 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per reclutamento di 25 tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo. I posti disponibili sono ripartiti tra le seguenti specialità:
a) amministrazione: 5 posti;
b) commissariato: 1 posto;
c) telematica: 5 posti;
d) infrastrutture: 4 posti;
e) motorizzazione: 2 posti;
f) sanità: 5 posti;
g) veterinaria: 1 posto;
h) psicologia: 2 posti.
E’ possibile concorrere per una sola specialita’.

2. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
e) una prova orale;
f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
g) valutazione dei titoli di merito;
h) una visita medica di incorporamento.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di merito del concorso sono nominati tenenti del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, iscritti in ruolo nell’ordine della
graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

4. Qualora taluno dei posti non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei in una o più specialità, le unità disponibili potranno essere compensate, secondo le esigenze
dell’Amministrazione, tra le altre specialità a concorso.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al Corpo che: 1) alla data del 1° gennaio 2008, abbiano compiuto il trentatreesimo anno di eta’ e non abbiano superato il quarantaduesimo;

2) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;

3) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;

4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne’ siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

5) abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente. I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l’esclusione dal concorso; b) i cittadini italiani che: 1) alla data del 1° gennaio 2008, non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta’; 2) siano in possesso dei diritti civili e politici; 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 4) non siano ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230; 5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 6) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne’ siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza; 8 ) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell’occasione o successivamente ad essa. I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8 ) devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l’esclusione dal concorso. 2. Tutti i candidati, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, devono essere: a) in possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), richiesto per la specialita’ per la quale si concorre, tra quelli indicati in allegato 1. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) se concorrenti per le specialità «sanità», «veterinaria» o «psicologia», iscritti, rispettivamente, all’albo dei medici-chirurghi, dei veterinari o degli psicologi. 3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta’ previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l’aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie Speciale.

2. Per i residenti in Valle d’Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalità di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.

3. Per i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono presentare la domanda, entro il termine e con le modalità di cui al comma 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.

4. I cittadini italiani residenti all’estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 – 00181 Roma/Appio.

5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2) e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito internet: www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.

6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

8. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall’art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell’istanza. L’impossibilita’, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l’archiviazione dell’istanza.

9. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.

10. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l’archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l’archiviazione e’ stata disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) la specialita’ per la quale intende concorrere (una sola);
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il reparto cui sono in forza);
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per delitti non colposi ne’ essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente (indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla
specialità cui intende partecipare), l’Università presso cui è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
h) di essere iscritto, se concorrente per le specialità sanità, veterinaria o psicologia, agli albi di cui all’art. 2, comma 2, lettera b);
i) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
l) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
m) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento ovvero avervi rinunciato, se militare in servizio permanente;
n) l’eventuale possesso di uno o più titoli di merito di cui all’art. 20. A tal fine, e’ possibile produrre, a corredo della domanda di partecipazione al concorso, eventuale documentazione
probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico-scientifiche devono necessariamente essere allegate alla domanda di partecipazione di cui all’art. 3;
o) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
p) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
q) l’indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, di un recapito telefonico;
r) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
s) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 6, comma 2;
t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese,
spagnolo e tedesco.

3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgerà secondo le modalità stabilite all’art. 11.

4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta) o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero, i quali non assumono alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza maggiore. Gli stessi Reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi Reparti ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

Art. 5.
Istruttoria della domanda
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento
dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di formazione.

Art. 6.
Documentazione
1. Nei confronti dei candidati idonei alla prova scritta di cui all’art. 12, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d’Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero, provvedono a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorità militare per i candidati in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare.

2. I candidati idonei alla prova scritta devono presentare o far pervenire, direttamente ai Reparti indicati al precedente comma, entro dieci giorni dalla data di comunicazione della convocazione
stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i
titoli preferenziali di cui all’art. 21, comma 4.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all’art. 21 devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) in conformità all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia autentica del certificato attestante:
1) il conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 4, comma 1, lettera g);
2) l’iscrizione all’ordine professionale, se concorrente per le specialità di cui all’art. 1, comma 1, lettere f), g) e h);
b) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato provvisorio;
c) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare;
d) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento chiede di rinunciarvi per conseguire l’ammissione all’Accademia della Guardia di finanza di cui all’art. 22 in qualità di ufficiale allievo.

4. Il documento di cui al comma 3, lettera c), deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro cinque giorni dal momento della restituzione.

7. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta), esclusivamente per i vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmette, entro cinque giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al Centro di Reclutamento.

8. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione devono produrre soltanto la documentazione di cui al comma 3, lettera a).

Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e’ presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri; d) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Per l’effettuazione della prova scritta, della prova orale e la valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata, per ogni specialita’ a concorso, da: a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialita’ del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e orale. 3. Per l’effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e’ integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa. 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.

2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.

3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’art. 2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11.
Calendario e modalità di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita’ linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de L’Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
a) martedi’ 16 dicembre 2008, ore 09:00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «A» a «C»;
b) martedi’ 16 dicembre 2008, ore 15:00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «D» a «L»;
c) mercoledi’ 17 dicembre 2008, ore 09:00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «M» a «P»;
d) mercoledi’ 17 dicembre 2008, ore 15:00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «Q» a «Z».

2. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

3. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.

4. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.

5. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul sito internet: www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, sarà:
a) disponibile, sul sito internet: www.gdf.it, una mappa dell’itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L’Aquila alla sede di esame e ritorno.

7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

8. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).

9. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.

10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all’art. 12, i candidati classificatisi nei primi:
a) 100 posti per la specialità amministrazione;
b) 20 posti per la specialità commissariato;
c) 100 posti per la specialità telematica;
d) 80 posti per la specialità infrastrutture;
e) 40 posti per la specialità motorizzazione;
f) 100 posti per la specialità sanità;
g) 20 posti per la specialità veterinaria;
h) 40 posti per la specialità psicologia.
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito dei predetti posti, all’ultima posizione utile.

11. La sottocommissione assegna, per la prova preliminare, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punteggio compreso tra 18 e 30 consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito di cui all’art. 21, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,05 per il punteggio di 18;
b) 0,10 per il punteggio di 19;
c) 0,15 per il punteggio di 20;
d) 0,20 per il punteggio di 21;
e) 0,25 per il punteggio di 22;
f) 0,30 per il punteggio di 23;
g) 0,35 per il punteggio di 24;
h) 0,40 per il punteggio di 25;
i) 0,45 per il punteggio di 26;
l) 0,50 per il punteggio di 27;
m) 0,55 per il punteggio di 28;
n) 0,60 per il punteggio di 29;
o) 0,65 per il punteggio di 30.

12. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova scritta, entro il 9 gennaio 2009, devono considerarsi esclusi dal concorso.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell’art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 12.
Modalità e data di svolgimento della prova scritta
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema di cultura tecnico-professionale su argomenti tratti dai programmi riportati nell’allegato 3 alla presente
determinazione, suddiviso per le specialita’ a concorso, ha luogo presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de L’Aquila (loc. Coppito), il giorno 13 gennaio 2009, alle ore 09.00.

2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

Art. 13.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione indicata dall’art. 7, comma 1, lettera a), e ai candidati e’ fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 14.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e’ eseguita dalla sottocommissione indicata dall’art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7. 2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto. 5. I candidati che riportano l’idoneità nella prova scritta ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, sono convocati per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui al successivo art. 15. 6. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica entro il 10 marzo 2009 debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.

Art. 15.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’idoneità psico-fisica dei candidati e’ accertata da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.

2. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all’art. 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.

4. La visita medica di revisione e’ effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.

5. Il giudizio di revisione e’ espresso dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione
per la visita medica preliminare.

6. I candidati, che conseguono l’idoneità fisica alla visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono convocati per le successive fasi concorsuali.

7. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e’ escluso dal concorso.

8. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e’ definitivo.

9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.

Art. 16.
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale: a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigeni che anticorpali; b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; c) certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche in fase asintomatica, da accertare mediante: 1) dosaggio delle IgE totali; 2) visita allergologica generale. Il relativo certificato dovrà riportare espressamente l’esito del dosaggio delle IgE totali effettuato. La positività ai suddetti accertamenti comporta l’esclusione dal concorso. 3. In sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, i candidati devono, altresì, produrre un certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: a) lo stato di buona salute; b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche. 4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3 comporta l’ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l’esclusione dal concorso, se non presentati entro il 31 marzo 2009. 5. I candidati sono sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 6. I candidati, all’atto della visita medica, devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; c) acutezza visiva: 1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 2) campo visivo e motilità oculare normale; d) visione binoculare; e) senso cromatico normale alle matassine colorate. 7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive “a tempiali”. 8. La rilevazione dell’entità visiva per detti candidati e’ effettuata con le lenti “a tempiali” e non con quelle “a contatto”. 9. Sono causa di inidoneità le malattie dell’occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva. 10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri: a) monolaterale: 35 dB; b) bilaterale: P.P.T. 20%. 11. Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l’uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici. 12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: a) radiografia del torace; b) dell’urina ed ematochimici; c) elettrocardiografico e visita cardiologica; d) test psico-clinici. 15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e’ ammessa visita di revisione. 17. Ai soli fini dell’effettuazione in piena sicurezza dell’esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e’, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 18. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo’ procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 27 marzo 2009. 19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.

Art. 17.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati che conseguono l’idoneita’ agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale.

2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.

3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita’ di ragionamento;
b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.

4. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi
per la valutazione degli stessi.

5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.

6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.

Art. 18.
Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 3. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l’esame. 3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta. 4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano la votazione minima di diciotto. 6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11. 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l’idoneità nella prova orale, e’ sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate in allegato 5. 9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e’ espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalità indicate al comma 4. 10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; c) 0,75 per i voti superiori a 26. 11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e’ affisso, nel medesimo giorno, all’albo della sede di esame. L’esito della prova orale e’, comunque, notificato ad ogni candidato. 12. Prima dell’effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

Art. 19.
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e la prova orale, previste dagli articoli 11, 15, 17, e 18, e’ considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà, su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622 oppure al numero 06/24290676; b) sostenere la prova scritta, prevista dall’art. 12, e’ considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 2. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall’art. 22, e’ considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell’Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l’ottavo giorno dall’inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i Reparti di cui all’art. 4, comma 5.

Art. 20.
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli e’ effettuata nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova orale di cui all’art. 18, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7, procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all’insieme dei titoli
di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, cosi’ ripartito:
a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell’ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato:
fino ad un massimo di punti ……………………………… 2,5;
b) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo di punti ……………………………… 2,5;
c) fino ad un massimo di punti 5 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso:
1) 110 e lode ……………………………… 5,00;
2) 110 ……………………………… 4,90;
3) 109 ……………………………… 4,80;
4) 108 ……………………………… 4,70;
5) 107 ……………………………… 4,60;
6) 106 ……………………………… 4,50;
7) 105 ……………………………… 4,40;
8 ) 104 ……………………………… 4,30;
9) 103 ……………………………… 4,20;
10) 102 ……………………………… 4,10;
11) 101 ……………………………… 4,00;
12) 100 ……………………………… 3,90;
13) 99 ……………………………… 3,80;
14) 98 ……………………………… 3,70;
15) 97 ……………………………… 3,60;
16) 96 ……………………………… 3,50;
17) 95 ……………………………… 3,40;
18) 94 ……………………………… 3,30;
19) 93 ……………………………… 3,20;
20) 92 ……………………………… 3,10;
21) 91 ……………………………… 3,00;
22) 90 ……………………………… 2,90;
23) 89 ……………………………… 2,80;
24) 88 ……………………………… 2,70;
25) 87 ……………………………… 2,60;
26) 86 ……………………………… 2,50;
27) 85 ……………………………… 2,40;
28) 84 ……………………………… 2,30;
29) 83 ……………………………… 2,20;
30) 82 ……………………………… 2,10;
31) 81 ……………………………… 2,00;
32) 80 ……………………………… 1,90;
33) 79 ……………………………… 1,80;
34) 78 ……………………………… 1,70;
35) 77 ……………………………… 1,60;
36) 76 ……………………………… 1,50;
37) 75 ……………………………… 1,40;
38) 74 ……………………………… 1,30;
39) 73 ……………………………… 1,20;
40) 72 ……………………………… 1,10;
41) 71 ……………………………… 1,00;
42) 70 ……………………………… 0,90;
43) 69 ……………………………… 0,80;
44) 68 ……………………………… 0,70;
45) 67 ……………………………… 0,60;
46) 66 ……………………………… 0,50.
In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato è attribuito il punteggio di 0,50.
Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con
il punteggio più favorevole;
d) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un
massimo di punti 4.
Nell’ambito dei suddetti titoli, e’ attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più d’interesse istituzionale per il Corpo;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di
laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione, la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti 1.

3. I titoli suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e prodotti secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lettera n).

4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. Prima dell’effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.

Art. 21.
Graduatoria unica di merito
1. La graduatoria unica di merito e’ redatta dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).

2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’art. 1, comma 2, ad esclusione delle lettere f) e h).

3. La graduatoria e’ formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti ottenuti nella prova scritta e orale, maggiorato, eventualmente, dei punteggi
riportati nella prova preliminare e nella prova facoltativa di lingua straniera.

4. A parità di merito, costituisce titolo preferenziale l’aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all’art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria e’ approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 22.
Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione
1. Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 21, siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna specialita’ e che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e).

2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.

3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.

4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.

5. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo’ dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell’ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.

6. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso.

7. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione:
a) se provenienti da personale in servizio, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà, in tale caso, computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo.

Art. 23.
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione della lettera g) e h), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

Art. 24.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito Internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito Internet gli elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova scritta, nonché la graduatoria unica di merito.

Art. 25.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall’esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e’ il Comandante Generale della Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 3 novembre 2008

Il Gen. C.A.: D’Arrigo

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