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La tutela della gravidanza nel comparto alberghi ed esercizi pubblici

 Il tema della salute nei luoghi di lavoro è, di certo, di enorme importanza visto che il Legislatore ha provveduto a disciplinare tutta la materia.

Infatti, ricordiamo che spetta al datore di lavoro valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

Si precisa che la valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D. Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

A questo proposito nel comparto Alberghi  ed esercizi pubblici la mansione della cameriera – ai piani, al banco e ai tavoli – risulta esposta a diversi fattori di rischio; in effetti, dall’impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute, ovvero rischio chimico, fino all’uso delle scale che possono, senza dubbio, essere fattore di rischio per la mansione.

In particolare, questa figura professionale risulta esposta agli agenti chimici durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto – decreto legislativo 151/01 quali per le sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE – e agli agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i., oltre all’esposizione alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al dpr 1124/65 e s.m.i..

Questa figura professionale è anche soggetta a tutti i rischi per quei lavori svolti su scale ed impalcature mobili e fisse durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro fino ai lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (stazione eretta prolungata).

Non solo, la cameriera può essere esentata da lavori di manovalanza pesante durante la gestazione e fino al termine del periodo d’interdizione dal lavoro.

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