Home » Ulteriore precisazione sul DURC in materia di decertificazione

Ulteriore precisazione sul DURC in materia di decertificazione

 Il Ministero della Funzione Pubblica ha di nuovo precisato che il DURC, ovvero il Documento Unico di Regolarità della Certificazione Contributiva, deve essere sempre acquisito d’ufficio dalla amministrazione interessata.

Infatti, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha emanato la circolare n. 6 del 31 maggio 2012, con la quale fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). In particolare conferma che le disposizioni in materia di decertificazione si applicano anche al Documento di regolarità contributiva (DURC), che però deve essere sempre acquisito d’ufficio dalla amministrazione interessata.

Ricordiamo che il Durc è un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

Durc irregolare e l’intervento sostitutivo della stazione appaltante

La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Non solo, la regolarità contributiva deve essere accertata anche quando l’operatore economico è un soggetto pubblico, così come ha chiarito l’interpello del Ministero del Lavoro n. 9/2009. In effetti, in virtù del principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, deve essere accertata la regolarità contributiva anche degli Enti pubblici appaltatori.

Il DURC non si può autocertificare

La Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’obbligo di certificazione-DURC anche in caso di affidamento di lavori da parte di committenti privati, in data 15 aprile 2004 è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.

Lascia un commento