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Visite medico fiscali, regole e fasce orarie di reperibilità

 Naturalmente sapete tutti cos’è la visita medico fiscale, tuttavia riteniamo necessario un approfondimento, che può essere anche un aggiornamento per le vecchie e le nuove generazioni.

Sempre confermando che la visita medico fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare lo stato di malattia del lavoratore assente per motivi di salute, teniamo a sottolineare anche il significato più intrinseco della visita medico fiscale. Che, infatti, non significa solo controllare se il lavoratore in malattia è effettivamente nel proprio domicilio, ma anche verificarne la correttezza.

Chiarito questo punto, passiamo a chiarirne un altro: il lavoratore costretto ad astenersi dal lavoro per malattia deve avvisare immediatamente il datore di lavoro e il medico di famiglia, che ha l’obbligo di compilare il certificato di malattia in un’apposita sezione del sito dell’INPS il quale, a sua volta, invia una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov.

L’informazione dello stato di malattia del lavoratore dipendente è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (Inps, Inail, Asl, datore di lavoro), entro un giorno al massimo dall’invio del certificato di malattia: un’informazione rapida, a tempi di record.

In base ai contratti nazionali, il lavoratore ha anche l’obbligo di fornire un indirizzo alternativo al proprio domicilio al quale dev’essere ”sempre” reperibile nelle fasce orarie di reperibilità: l’indirizzo può essere diverso da quello di residenza, ma la reperibilità del lavoratore resta nelle fasce orarie stabilite e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Il medico dell’Azienda Sanitaria Locale per un accertamento diretto dovrà recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.

Per i dipendenti pubblici, come da articolo 16 della Legge 111, non è più obbligatorio l’accertamento della malattia, che è a discrezione del dirigente. Comunque il controllo è richiesto dal primo giorno di assenza nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi.

Per i lavoratori privati, l’INPS fa eseguire le visite fiscali a campione tra tutti i certificati pervenuti. Anche il datore di lavoro del dipendente privato può richiedere una visita fiscale mediante l’Azienda Sanitaria Locale, ma in questo caso la visita ha un costo.

Gli orari di reperibilità
*Per i dipendenti privati le visite medico fiscali si effettuano 7 giorni su 7, nelle fasce orarie 10:00 / 12:00 – 17:00 /19:00.
*Per i dipendenti della pubblica amministrazione, invece, le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7, lavorativi e non e festivi, nelle fasce orarie 09:00 / 13:00 – 15:00 / 18:00.

Nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo alternativo comunicato durante le fasce orarie di reperibilità per le visite medico fiscali, in quanto deve eseguire accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi ”documentati”, il lavoratore in malattia ha l’obbligo di comunicarlo a priori all’amministrazione.

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