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2.900 volontari nella Marina Militare

Non è ancora scaduto e dato che mi sembra una bella ed interessante opportunità quella offerta dal Ministero della Difesa, riporto il bando che ha pubblicato per 2.900 volontari, in ferma prefissata di un anno nella marina militare.

Avete ancora due possibilità per presentare le domande: dal 1 dicembre 2008 al 31 gennaio 2009 e dal 3 marzo al 30 aprile 2009.

DECRETO N. 73
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
BANDO D’ARRUOLAMENTO PER L’ANNO 2009
DI 2.900 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO NELLA MARINA MILITARE
LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 226
DECRETO MINISTERIALE 1 SETTEMBRE 2004
______________
Articolo 1
Posti disponibili per l’arruolamento

1. Per l’anno 2009 è indetto un bando di arruolamento per complessivi 2.900 volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare, di cui 1.800 per le categorie del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 1.100 per il Corpo delle Capitanerie di Porto ripartito nei seguenti tre blocchi di reclutamento:

1° BLOCCO, con due distinti incorporamenti: posti n. 967, di cui n. 600 per il CEMM e n. 367 per il Corpo delle Capitanerie di Porto, così suddivisi:

– 1° incorporamento, previsto nel mese di febbraio 2009: dal 1° al 484° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 300 per il CEMM e n. 184 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

– 2° incorporamento, previsto nel mese di aprile 2009: dal 485° al 967° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 300 per il CEMM e n. 183 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 settembre 2008 al 31 ottobre 2008, per i nati dal 31 ottobre 1983 al 31 ottobre 1990, estremi compresi;
2° BLOCCO, con due distinti incorporamenti: posti n. 967, di cui n. 600 per il CEMM e n. 367 per il Corpo delle Capitanerie di Porto, così suddivisi:

– 1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2009: dal 1° al 484° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 300 per il CEMM e n. 184 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

– 2° incorporamento, previsto nel mese di agosto 2009: dal 485° al 967° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 300 per il CEMM e n. 183 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° dicembre 2008 al 31 gennaio 2009, per i nati dal 31 gennaio 1984 al 31 gennaio 1991, estremi compresi;
3° BLOCCO, con due distinti incorporamenti: posti n. 966, di cui n. 600 per il CEMM e n. 366 per il Corpo delle Capitanerie di Porto, così suddivisi:
1

– 1° incorporamento, previsto nel mese di ottobre 2009: dal 1° al 483° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 300 per il CEMM e n. 183 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

– 2° incorporamento, previsto nel mese di dicembre 2009: dal 483° al 966° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 300 per il CEMM e n. 183 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 3 marzo 2009 al 30 aprile 2009, per i nati dal 30 aprile 1984 al 30 aprile 1991, estremi compresi.

2. Il 10% dei posti a disposizione di cui al precedente comma 1, 29 (ventinove) (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 275/06, da ripartire tra i vari blocchi/incorporamenti), sono riservati, come di seguito indicato, a favore dei diplomati o assistiti presso le Scuole militari, gli Istituti e le Opere di cui al R.D. 29 marzo 1943, n. 388, al D.P.R. 1° dicembre 1952, n. 4487 e al D.P.R. 12 febbraio 1948, n. 989, nonché dei figli di militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell’espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio:

– 1° BLOCCO: 10 (dieci) posti;

– 2° BLOCCO: 10 (dieci) posti;

– 3° BLOCCO: 9 (nove) posti.

Fermo restando quanto indicato nel successivo articolo 12, i posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, agli altri concorrenti idonei.

3. Le domande, indicanti la preferenza all’arruolamento per uno specifico blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 3, entro i termini previsti e pervenute dieci giorni oltre il termine stabilito per ciascun blocco, saranno ritenute valide per l’arruolamento al blocco successivo. Si fa eccezione per il 3° blocco per il quale le domande inviate a mezzo posta entro i termini previsti e pervenute venti giorni oltre il prescritto termine di presentazione, saranno rigettate.

4. E’ ammessa la presentazione di domande di arruolamento per più blocchi di cui al precedente punto 1, purché non riferite a immissioni immediatamente successive e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ogni blocco.

5. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.

6. In ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009, nonché della relativa legge finanziaria 2009 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica, resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà di:

– revocare il presente bando di arruolamento;

– modificare il numero dei posti disponibili all’arruolamento per ogni singolo blocco;

– annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività di arruolamento per ogni singolo blocco;

– annullare, sospendere o rinviare gli incorporamenti per ogni singolo blocco.

In tal caso l’Amministrazione della Difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale – Concorsi.

Articolo 2
Requisiti per l’arruolamento

1. Per ciascun blocco possono partecipare all’arruolamento, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana;

2

b. età compresa tra il compimento del 18° anno ed il compimento del 25° anno;

c. statura minima di metri 1,65 per i candidati di sesso maschile, di metri 1,61 per le candidate di sesso femminile e, per entrambi, non superiore a metri 1,95;

d. godimento dei diritti civili e politici;

e. diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore).
L’ammissione all’arruolamento dei candidati che abbiano conseguito un titolo d’istruzione all’estero è subordinata alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditorato agli studi a loro scelta, che dovrà essere prodotta all’atto della presentazione della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);

f. assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P. ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda, o per inidoneità psico – fisica;

g. idoneità fisio – psico – attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, di cui al successivo articolo 10;

h. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

i. morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

j. non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non avere assolto agli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7 ter della legge n. 230/98, così come modificata dalla legge n. 130 del 02.08.2007);

k. non essere in servizio, anche se raffermato/trattenuto, quale volontario nelle Forze Armate;

2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all’arruolamento per ciascun blocco e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione, fatta eccezione per quello dell’età, pena l’esclusione dall’arruolamento stesso.

Articolo 3
Compilazione e presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione all’arruolamento, che deve pervenire entro i termini previsti per ogni blocco ed indicati al precedente articolo 1, deve essere, a pena di irricevibilità, redatta sull’apposito modello riportato in allegato 1, che fa parte integrante del presente bando, compilata in ogni sua parte osservando le istruzioni ivi riportate e firmate in originale e non in stampatello dall’interessato.
Alla domanda devono essere allegati:

– copia fotostatica, fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, munito di fotografia rilasciato da Amministrazioni dello Stato. La mancata o difforme presentazione del suddetto documento secondo le modalità precedentemente indicate, comporta l’esclusione del candidato dall’arruolamento da parte di MARICENTRO Taranto;

– copia fotostatica, leggibile, del codice fiscale.

3

La domanda deve essere indirizzata, direttamente, a “MARICENTRO TARANTO – Casella Postale N. 1230 – Ufficio Postale TARANTO Centro – 74100 TARANTO”, e:

– spedita allo stesso MARICENTRO a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascun blocco, indicati all’articolo 1, punto 1 del presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante;

– ovvero presentata a MARICENTRO, che provvede a rilasciare ricevuta dell’avvenuta ricezione della stessa.

2. Non possono presentare la domanda di arruolamento i volontari che risultino essere in servizio (anche se raffermati/trattenuti), alla data di scadenza dei termini previsti per ciascun blocco per la presentazione della domanda.

3. I candidati all’arruolamento possono esprimere, qualora lo desiderino, l’ordine di preferenza per l’eventuale incorporazione in un’altra Forza Armata, nel caso in cui risultino eccedenti rispetto agli arruolamenti previsti per la Marina Militare.

4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da dichiarazioni mendaci, quanto segue:

– il cognome, il nome e il sesso;

– la data e luogo di nascita;

– il codice fiscale;

– la residenza;

– il possesso della cittadinanza italiana;

– il godimento dei diritti civili e politici;

– il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi valido ai fini della formazione della graduatoria di cui all’articolo 7, unitamente all’indirizzo dell’Istituto Scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;

– l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 8 del presente bando;

– l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, punto 2, del presente bando;

– l’assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico – fisica;

– non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non aver assolto agli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7 ter della legge n. 230/98, così come modificata dalla legge n. 130 del 02.08.2007);

– non essere in servizio, anche se raffermato/trattenuto, quale volontario nelle Forze Armate alla data ultima di presentazione delle domande del blocco di riferimento;

– eventuali altre domande di partecipazione presentate per l’arruolamento in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare per l’anno 2009, riferite a blocchi precedenti.

Inoltre, dovrà indicare:

– l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

– l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza Armata, indicando la Forza Armata prescelta in ordine di preferenza;

4

– l’eventuale preferenza per l’assegnazione al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) o al Corpo delle Capitanerie di Porto (CP);

– l’area geografica di interesse per l’espletamento del servizio;

– di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze logistiche e operative della Forza Armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale /estero;

– di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione procederà ai dovuti controlli, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.

5. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sarà SEGNALATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER TERRITORIO e, qualora incorporato, decadrà dalla ferma. Il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto. Lo stesso candidato, non potrà presentare domanda di arruolamento per un altro blocco nell’anno di riferimento.

6. Il candidato nella domanda di arruolamento deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico; ogni variazione dell’indirizzo che venga a verificarsi durante l’espletamento delle procedure di arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e nel modo più celere, a MARICENTRO.

7. L’Amministrazione della Difesa non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4
Fasi dell’arruolamento

Per ogni blocco l’arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi:

a. presentazione delle domande secondo le modalità di cui al precedente articolo 3;

b. acquisizione delle domande da parte di MARICENTRO;

c. verifica da parte del predetto MARICENTRO dei requisiti di cui al precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c, g (per la lettera g limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 9 punto 2), nonché per la lettera h;

d. esclusione, da parte dello stesso MARICENTRO, dei candidati non in possesso dei requisiti previsti;

e. accertamento da parte di MARICENTRO, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda di arruolamento (fatta eccezione per i requisiti/titoli eventualmente documentati contestualmente alla presentazione della domanda);

f. valutazione, da parte della commissione di cui all’articolo 6 del presente bando, dei giudizi riportati dai candidati stessi nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;

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g. valutazione, da parte della stessa commissione, dei titoli di merito di cui al successivo articolo 8, e formazione della graduatoria di merito e conseguente approvazione della stessa da parte della Direzione Generale per il personale militare (D.G.P.M.) con decreto interdirigenziale;

h. accertamento dei requisiti d’idoneità fisio – psico – attitudinale e notifica della convocazione per l’incorporamento ai candidati in possesso dei predetti requisiti;

i. incorporamento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera g, risultati idonei agli accertamenti di cui alla precedente lettera h;

j. ripartizione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, dichiarati idonei agli accertamenti fisio – psico – attitudinali ed incorporati, tra il personale del Corpo Equipaggi Militari Marittimi ed il Corpo delle Capitanerie di Porto (articolo 11);

k. decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nella Marina Militare (articolo 15, punto 7);

l. eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati non in possesso dei requisiti (articolo 14, punto 2) a seguito delle risultanze degli accertamenti.

Articolo 5
Deleghe – esclusioni

1. MARICENTRO è delegato dalla D.G.P.M.:

a. allo svolgimento delle operazioni inerenti l’accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c, g (per la lettera g limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 9, punto 2), nonché per le lettere h, i ed f (limitatamente alle sentenze/decreti penali di condanna) e ad effettuare le dovute esclusioni dall’arruolamento;

b. a procedere alle esclusioni delle domande di cui al successivo articolo 14.

2. Lo stesso MARICENTRO è delegato, altresì, ad escludere i candidati che, già esclusi da precedenti blocchi del presente bando di arruolamento dalla D.G.P.M. per mancanza di requisiti, ripresentino domanda per blocchi successivi dello stesso bando.

3. Ogni provvedimento adottato da MARICENTRO sarà notificato al candidato.

4. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall’arruolamento da parte del citato MARICENTRO, può avanzare ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Articolo 6
Commissione valutatrice

Per ogni blocco MARICENTRO consegna le domande dei candidati all’arruolamento in possesso dei requisiti accertati, corredate della documentazione, alla D.G.P.M. , I Reparto – 3ª Divisione V.F.P. 1 – la quale, effettuati gli accertamenti di competenza, provvederà al successivo inoltro alla commissione valutatrice nominata dalla stessa D.G.P.M. così composta:

a. un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, designato dallo Stato Maggiore della Marina (S.M.M.), con funzioni di Presidente;

b. due o più membri, dei quali:

– un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello, designato dallo S.M.M.;

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– uno o più Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, o grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti alla “terza area” funzionale, designati dalla D.G.P.M.;

c. un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3ª Classe ovvero impiegato civile appartenente alla “seconda area” funzionale, designato dallo S.M.M., con funzioni di segretario senza diritto di voto.

Articolo 7
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito

1. Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 1° settembre 2004, la commissione di cui al precedente articolo 6, per ogni blocco, redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sulla base del giudizio conseguito dagli stessi nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:

– ottimo ………………………, punti 4,0;

– distinto………………………, punti 3,0;

– buono ………………………, punti 2,0;

– sufficiente …………………., punti 1,0.

I candidati da ammettere alla valutazione di titoli di cui al successivo articolo 8, sono tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile:
1° BLOCCO: n. 3.400;
2° BLOCCO: n. 3.400;
3° BLOCCO: n. 3.400.

2. A parità di punteggio la precedenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

3. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giungo 1998, n. 191.

4. La citata commissione, in occasione della redazione della graduatoria di cui sopra, deve attenersi a quanto previsto dal precedente articolo 1, punto 2 in materia di riserva dei posti.

Articolo 8
Valutazione di titoli di merito: graduatoria di merito

1. Per ogni blocco la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dal precedente art. 7, compresi nei numeri massimi di collocazione utile (articolo 7, punto 1), provvedendo a sommare il punteggio riportato nella citata graduatoria con il punteggio dei seguenti titoli di merito:

a. titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera b) del D.M. 1° settembre 2004:

– iscrizione tra il personale marittimo di cui all’articolo 114
del Codice della Navigazione …..……….…………………..… ….…, punti 3,0

– porto d’armi ………… ..……………………………….….……… ….…, punti 4,0

– brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio…… … .., punti 3,0

– patente nautica per la condotta di navi da diporto …….……….……., punti 3,0 (1)

– patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto senza limiti.., punti 2,0 (1)

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– patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto

entro le 12 miglia dalla costa ……………………… ……………………, punti 1,0 (1)

– patente di guida civile B o superiore ……………… ……….………….., punti 1,0

nota: (1) titoli non cumulabili tra loro;

b. titoli di merito previsti dal presente bando di arruolamento (articolo 8, comma 1 del D.M. 1° settembre 2004):

– diploma di laurea specialistica .…………………………… .…….……., punti 7,0 (1)

– diploma di laurea triennale……………………………….…………… ., punti 6,0 (1)

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale)., punti 4,5 (1)

– diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale):…………..…, punti 2,5 (1)

– aver svolto per almeno 10 mesi, a qualunque titolo, il servizio militare senza demerito nella Marina Militare …………………………………………, punti 1,0

nota: (1) titoli non cumulabili tra loro.

2. A parità di punteggio la precedenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

3. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giungo 1998, n. 191.

4. La citata commissione, in occasione della redazione della graduatoria di cui sopra, deve attenersi a quanto previsto dal precedente articolo 1, punto 2 in materia di riserva dei posti.

5. I candidati, in possesso dei titoli di merito di cui al precedente punto 1, devono compilare, sotto forma di autocertificazione, tutte le voci, riferite ai titoli posseduti, indicate nel modello della domanda di cui all’allegato 1 al presente bando (articolo 3 punto 4).
I titoli non autocertificati, non saranno valutati dalla commissione di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9
Approvazione delle graduatorie

1. Per ogni blocco la commissione valutatrice invia la graduatoria di merito, con l’eventuale documentazione probante, alla D.G.P.M. che, effettuati gli accertamenti di competenza, provvede all’ approvazione della stessa con decreto interdirigenziale.

2. Le predette graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, fermo restando le previsioni degli articoli 12 e 13.

Articolo 10
Accertamenti fisio – psico – attitudinali

1. MARICENTRO è delegato dalla D.G.P.M. a procedere alla convocazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la data e l’ora di presentazione presso lo stesso MARICENTRO, degli aspiranti da sottoporre all’accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, punto 1, lettere c, g ed h, indicati al successivo punto 2, che sono tratti dalla graduatoria di cui al precedente articolo 8 punto 1 nelle seguenti entità:

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1° BLOCCO: n. 3.400;
2° BLOCCO: n. 3.400;
3° BLOCCO: n. 3.400.

2. Gli accertamenti fisio – psico – attitudinali di cui al precedente punto 1, della prevedibile durata di tre giorni, consistono nella verifica dei seguenti requisiti:

a. idoneità fisio – psico – attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare;

b. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità/rinuncia degli arruolandi di cui al precedente punto 1, convocati per gli accertamenti di cui al precedente punto 2, MARICENTRO è autorizzato a convocare per l’accertamento dell’idoneità di cui ai precedenti punti a. e b., ulteriori candidati tratti dalla graduatoria di cui al precedente articolo 8, fino al raggiungimento dei posti di cui al precedente punto 1. Di tale procedura deve essere data tempestiva comunicazione alla D.G.P.M.

4. L’accertamento dei requisiti fisio – psico – attitudinali è effettuato da apposita commissione nominata dalla D.G.P.M-, su segnalazione della Forza Armata, insediata presso MARICENTRO e composta da:

a. Presidente: Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo;

b. membri:

– due Ufficiali Superiori appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo;

– un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello in possesso della qualifica “PST”.

I criteri e le modalità di svolgimento degli accertamenti in parola sono indicati nell’allegato 2, che fa parte integrante del presente bando.

5. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere alle successive verifiche attitudinali i candidati riconosciuti esenti:

1) dalle imperfezioni-infermità di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro della Difesa n. 114 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni;

2) da altre patologie che, seppur non contemplate dall’elenco di cui al suddetto D.M. 114/2000 siano ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario in ferma prefissata annuale;

3) da patologie per le quali sia prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo quanto indicato dalla vigente Direttiva sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.

6. Il giudizio di non idoneità, ovvero la mancata presentazione all’accertamento dei requisiti fisio – psico – attitudinali, comporta l’esclusione dall’arruolamento. L’esito dei citati accertamenti è comunicato agli interessati con determinazione del Presidente della commissione di cui al precedente punto 4, formalmente delegato dalla D.G.P.M. alle predette incombenze.

7. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall’arruolamento per mancanza dei requisiti fisio – psico – attitudinali da parte della commissione di cui al precedente punto 4, può avanzare ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o in alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica,

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rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Per le sole esclusioni agli accertamenti fisio – psichici disposte dalla commissione di cui al precedente punto 4, inoltre, è data facoltà all’interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza di riesame. L’istanza di riesame, debitamente firmata dall’interessato e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, dovrà essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento alla D.G.P.M. – I Reparto – 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 –, Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 ROMA Cecchignola.
Non sono ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale e per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti. Le istanze che non siano firmate, oppure siano prive o carenti della predetta certificazione sanitaria, saranno considerate irricevibili e/o non saranno prese in considerazione.

8. La D.G.P.M., in sede di riesame, valutate le motivazioni addotte e preso atto delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni, interessa l’Ispettorato Centrale della Marina Militare, con sede in Roma – Piazza Randaccio n. 2 che provvede a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti fisio – psichici presso lo stesso Ispettorato Centrale. Il giudizio riportato in quest’ultima indagine è definitivo e, nel caso di confermata inidoneità, il ricorrente è escluso dall’arruolamento. In caso di idoneità, il suddetto Ispettorato Centrale dispone il completamento degli accertamenti dei requisiti fisio – psico – attitudinali. I candidati, qualora riconosciuti idonei, se collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile assumendo la decorrenza giuridica di tale blocco.

9. I candidati devono presentarsi agli accertamenti fisio – psico – attitudinali muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e munito di fotografia, rilasciato da Amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a carico dell’Amministrazione, salvo diversa comunicazione effettuata da MARICENTRO. I candidati che non si presentino nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero che non si presentino al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.

Articolo 11
Ripartizione dei candidati vincitori tra il personale del Corpo Equipaggi Militari Marittimi ed il Corpo delle Capitanerie di Porto

Per ogni blocco, al termine degli accertamenti di cui al precedente articolo 10, una apposita commissione nominata dalla D.G.P.M. provvederà alla ripartizione tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi ed il Corpo delle Capitanerie di Porto dei candidati risultati idonei ed incorporati presso MARICENTRO attribuendo, altresì, la rispettiva categoria.
La predetta commissione è composta da:

– Presidente:
Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata nominato su segnalazione della Forza Armata;

– membri:

1. due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati su segnalazione della Forza Armata;

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2. un Ufficiale, ovvero impiegato civile ascrivibile alla “terza area” funzionale, nominato dalla D.G.P.M.

Articolo 12
Procedure per il recupero dei posti non coperti

1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all’articolo 1, punto 1 del presente bando, al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente articolo 9, punto 1, su richiesta dello S.M.M., la D.G.P.M. autorizza l’incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati nelle graduatorie di blocchi precedenti in corso di validità ai sensi dello stesso articolo 9, punto 2.

2. Ultimata la procedura di cui al precedente punto 1, qualora risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello S.M.M. , la D.G.P.M., potrà incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1, punto 1.

Articolo 13
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, punto 1, eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni per ciascun blocco, su richiesta dello S.M.M., la D.G.P.M. potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie relative ad arruolamenti di volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano e nell’Aeronautica Militare i candidati idonei, ma non utilmente collocati, che abbiano manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali graduatorie, in corso di validità, sono riferite a blocchi precedenti.
Articolo 14
Motivi di esclusione

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresì, l’esclusione dall’arruolamento, le domande:

a. presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti richiesti;

b. non redatte sul modello riportato in allegato 1 al presente bando;

c. prive della copia fotostatica fronte-retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da Amministrazioni dello Stato e munito di fotografia (articolo 3 punto 1.);

d. non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o nei modi previsti dal presente bando;

e. non firmate dal candidato in originale oppure firmate in stampatello;

f. redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro simpatico;

g. che presentino correzioni e/o abrasioni;

2. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando, saranno, con provvedimento motivato emanato dalla D.G.P.M., esclusi dall’arruolamento, anche se incorporati. Il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.

3. Qualora l’esclusione derivi da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sarà segnalato, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE per territorio ed, escluso dall’arruolamento, non potrà presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi nell’anno di riferimento.

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4. I candidati esclusi da precedenti bandi di arruolamento V.F.P. 1, qualora in possesso dei requisiti, possono ripresentare la domanda per il presente bando.

Articolo 15
Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni blocco MARICENTRO è delegato dalla D.G.P.M. a notificare direttamente ai candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui al precedente articolo 9 risultati in possesso dei requisiti fisio – psico – attitudinali di cui al precedente articolo 10, entro il numero previsto per la copertura dei posti disponibili per il medesimo blocco e dei rispettivi incorporamenti, la convocazione per l’incorporamento presso MARICENTRO. Nella predetta convocazione saranno, altresì, specificati i termini di presentazione dell’autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti dal presente bando, di cui al successivo punto 8.

2. La convocazione di cui al precedente punto 1 sarà notificata agli interessati al termine dei predetti accertamenti fisio – psico – attitudinali.

3. L’incorporamento avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dalla Forza Armata.

4. Per ogni blocco e rispettivo incorporamento l’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà per gli effetti giuridici dalla data di previsto incorporamento del blocco presso MARICENTRO ed amministrativi dalla data di effettiva presentazione presso MARICENTRO.

5. Il personale incorporato sarà sottoposto ad un programma addestrativo per l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale ed estero.

6. I candidati risultati vincitori che non si presenteranno presso MARICENTRO nel termine fissato nella comunicazione di convocazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere coperti dallo stesso Maricentro traendo i candidati idonei non vincitori dalla medesima graduatoria, con la procedura prevista dall’articolo 10, punto 3.

7. La D.G.P.M., con decreto interdirigenziale, determina l’ammissione alla ferma volontaria di un anno nella Marina Militare dei candidati incorporati, tratti dalla graduatoria, con esclusione di quelli giudicati non idonei agli accertamenti fisio – psico – attitudinali, ripartendo il personale nei Corpi e nelle rispettive categorie assegnate dalla commissione di cui al precedente articolo 11, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione all’arruolamento di cui al precedente articolo 2.

8. I candidati classificatisi utilmente per l’incorporamento devono presentare entro il termine che sarà loro comunicato da MARICENTRO nella lettera di convocazione di cui al precedente punto 1, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione all’arruolamento stesso utilizzando il modello in allegato 3 al bando, che sarà acquisita nella documentazione personale dell’interessato a cura del Comando di appartenenza.

9. Ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 304, i candidati incorporati, che provengono dalla posizione del congedo, incorrono nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.

Articolo 16
Stato giuridico
Ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni
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recanti la disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Articolo 17
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
Le dimissioni ed il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono regolate dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni.

Articolo 18
Rafferma
Ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa della Marina Militare, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Articolo 19
Prolungamento della ferma

Il periodo di servizio dei volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 20, punto 3. può essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata quadriennale, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Articolo 20
Possibilità e sviluppo di carriera

1. I volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di Comune di 1ª Classe non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.

2. I volontari giudicati non idonei per il conseguimento del grado di Comune di 1ª classe, sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall’incorporazione.

3. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio, prosciolti a domanda o per inidoneità psico – fisica nel periodo di rafferma, o in congedo per fine ferma, possono partecipare all’arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.

4. I requisiti e le modalità per la partecipazione agli arruolamenti di cui al precedente punto 3. saranno stabiliti nei relativi bandi di arruolamento.

Articolo 21
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce rossa

1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e

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nel Corpo militare della Croce rossa è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui, rispettivamente, agli articoli 15, 18 e 19 del presente bando di arruolamento.

2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati di cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

Articolo 22
Disposizioni amministrative

Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti psico – fisio – attitudinali e sanitari, sono a carico dei candidati.

Articolo 23
Benefici

1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocamento in congedo, compete la costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

2. I brevetti e le specializzazioni acquisiti durante il servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare, costituiscono titolo valutabile, ai sensi delle normative vigenti di settore.

3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda, nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa.

Articolo 24
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196 e del decreto del Ministro della Difesa 13 aprile 2006, n. 203, i dati personali saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalità inerenti l’arruolamento medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione all’arruolamento e per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell’arruolamento o alla posizione giuridico -economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo dell’arruolamento stesso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L’interessato gode dei diritti d’accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti nei termini non conformi alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ufficiale o funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale della D.G.P.M. che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003:

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a. il responsabile di MARICENTRO;

b. il Presidente della commissione valutatrice di cui al precedente articolo 6;

c. il Presidente della commissione per l’accertamento dei requisiti fisio – psico – attitudinali di cui al precedente articolo 10, punto 4;

d. il Presidente della commissione per l’assegnazione dei Corpi / categorie di cui al precedente articolo 11;

e. il Direttore della 3ª Divisione – Reclutamento volontari in ferma prefissata di un anno – della D.G.P.M.

Articolo 25
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Roma, 1 settembre 2008
firmato
firmato

F. F.to per il DIRETTORE GENERALE ta
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Ammiraglio di Divisione Gerald TALARICO)

F.to IL COMANDANTE GENERALE
Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI
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AVVERTENZE

PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO D’ARRUOLAMENTO RIVOLGERSI AL PIU’ VICINO COMANDO O ENTE DELLA MARINA MILITARE.

Informazioni potranno anche essere assunte contattando la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il personale militare:

• via e-mail: [email protected]

• via fax : 06.517052779

ovvero, al numero telefonico 06.517051012, nei seguenti orari:

– dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;

– venerdì dalle 09,00 alle 12,30.

Si potrà, inoltre, consultare:
sito internet della Difesa:
www.difesa.it/Concorsi/Arruolarsi+Volontari+nelle+Forze+Arma/Reclutamento+Volontari+e+Truppa.htm ove sarà possibile reperire il modello di domanda in formato elettronico.
www.persomil.difesa.it, ove, peraltro, si potranno consultare le graduatorie;
sito internet della Marina Militare:
www.marina.difesa.it
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3 commenti su “2.900 volontari nella Marina Militare”

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