Indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L’attuale normativa, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede, in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione di una somma in un’unica soluzione pari al 10 percento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, iscritti invia esclusiva alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Questi collaborati per ottenere il beneficio devono essere in grado di soddisfare, in via congiunta, alcune determinate condizioni.

Inpgi, prestazioni in favore dei collaboratori coordinati continuativi

Anche l’Inpgi recepisce le indicazioni della gestione separata dell’Inps e prevede forme di carattere assistenziale che tutelano la maternità e la paternità, il congedo parentale dei collaboratori coordinati continuativi.

In effetti, alle giornaliste titolari di una collaborazione – per le quali nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile siano stati versati almeno tre contributi mensili – è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.

L’indennità è riconosciuta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.

Nel caso in cui la giornalista non sia più iscritta alla gestione separata, ma abbia maturato il requisito di almeno tre contributi versati ha comunque diritto a percepire l’indennità di maternità. Non ha diritto a percepirla nel caso in cui   abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di attività lavorativa (autonoma o subordinata) intrapresa  successivamente.

Collegato lavoro, inizia la discussione alla Camera

È iniziato l’esame parlamentare da parte della Camera dei deputati, AC 1441-quater-F, la settima lettura del collegato lavoro limitatamente alle parti modificate dal Senato.

Il Senato ha modificato diverse disposizioni coinvolgendo gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50. Per questa ragione, data la natura parlamentare del nostro sistema costituzionale, è necessario ricorrere alla duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.

All’articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, sono state introdotte modifiche al testo al fine di armonizzare le nuove norme introdotte dal recente decreto n. 78 del 2010 (correttivo alla manovra finanziaria).

Dal testo sono stati eliminati ogni riferimento all’istituto per gli affari sociali poiché, con l’articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, si è provveduto alla sua soppressione e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL.

L’Inpgi batte cassa, in scadenza il contributo minimo

L’Inpgi attraverso la circolare n. 5/2010 ricorda che entro il 30 settembre devono essere versati alla cassa gli acconti per il 2010.

L’Istituto previdenziale ricorda agli enti locali che dovranno effettuare il versamento dei contributi per gli amministratori iscritti alla gestione separata.

Infatti, in base all’articolo 86 del decreto n. 267 del 18 agosto del 2010 si prevede che per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali compresi i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali gli enti locali devono versare quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato.

Extracomunitari, conversione dei permessi studio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 3361 del 22 luglio, ha emesso alcune precisazioni in merito alla disciplina di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione in permesso di lavoro autonomo.

La possibilità è prevista solo quando si instaura un rapporto di lavoro nella forma del contratto a progetto, disciplinato dagli articoli 61 e seguenti del decreto n. 276/2003.

Secondo il Ministero del Lavoro, le Direzioni Provinciali dovranno vigilare e verificare la documentazione presentata dallo straniero richiedente che dovrà dimostrare il carattere autonomo del contratto a progetto.

Esenzione assicurativo e previdenziale per le collaborazioni sportivo dilettantistiche

Chi svolge prestazioni e collaborazioni di tipo sportivo-dilettantistiche è esentato dai versamenti di tipo assicurativo e previdenziale in quanto questa tipologia di lavoro rientra tra i redditi diversi.

L’attività non deve essere di natura professionale;infatti, i compensi devono essere inquadrati come redditi diversi e non rese nell’esercizio di arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

I compensi devono poi essere erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli altri enti di promozione sportiva o da qualunque organismo iscritto nel registro telematico del Coni.

La maternità per i lavoratori a progetto

Le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale possono ricorre ad alcune tutele di natura economica al fine di salvaguardare una parte dei loro compensi. L’unica condizione essenziale è la sola iscrizione alla gestione separata Inps, così come prevede l’articolo 2 della legge 335/1995.

Infatti, per i congedi di maternità e di paternità è prevista una specifica indennità, sempre che il lavoratore abbia maturato almeno tre mesi di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007 e dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile.

Inps, chiarimenti in merito all’iscrizione alla gestione separata

Com’è noto la riforma Dini ha obbligato l’iscrizione, dal 1 gennaio 1996, presso una apposita Gestione separata tenuta dal primario istituto previdenziale italiano di soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre agli incaricati alla vendita a domicilio.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

L’iscrizione è finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Lavorare in parrocchia

A volte può succedere che una parrocchia ha la necessità di utilizzare forme di collaborazione retribuita per seguire la comunità e per espletare i servizi che eroga: una scuola o il centro estivo per ragazzi.

Così qualora una parrocchia decida di affidare la direzione delle attività estive ad un  collaboratore (volontario o retribuito), oltre alle capacità tecniche e organizzative, deve valutare le possibili forme di collaborazione e di rapporto di lavoro.

Occorre precisare che esiste un principio costituzionale che impone di retribuire il lavoro con giustizia ed in proporzione al tipo di mansione svolta. I criteri cui parametrare il quantum sono dati principalmente dai contratti collettivi nazionali per mansioni equivalenti.

Collegato lavoro, collaborazioni coordinate e continuative

Il collegato lavoro, all’articolo 50, pone una disciplina di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la misura del risarcimento del danno nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di questo tipo.

In modo particolare, nel Collegato si intendono introdurre specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 276 del 2003 (meglio conosciuta come riforma Biagi) ha introdotto, agli articoli 61-69, una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), applicabile al solo settore lavorativo privato.

Chiarimenti Inps sull’indennità per i collaboratori a progetto

La finanziaria 2010 ha ampliato i requisiti e la misura per la tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, art.2 Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).

L’Inps, con la circolare n. 36 del 9 marzo, fa chiarezza su questo nuovo istituto e pone espressamente in evidenza che destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) e descrive, inoltre, le condizioni per avere diritto all’indennità.

L’istituto previdenziale ha ribadito i requisiti che la Legge Finanziaria 2010 ha espressamente previsto (art.2, comma 130, legge n. 191/09 che ha riformulato l’art.19,comma 2, del D.L. n.185/08) e ha indicato la procedura che il lavoratore deve seguire.

Parlamento: approvato il Collegato Lavoro

Il Parlamento ha concluso l’iter del Collegato Lavoro (DDL 1167-B) alla manovra finanziaria e il provvedimento dovrebbe essere pubblicato, nei prossimi giorni, sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Collegato Lavoro fornisce al governo riferimenti utili per definire alcune questioni legate al mondo del lavoro attraverso l’istituto della delega.

In sostanza, il governo dovrà emanare una serie di leggi che dovranno disciplinare, secondo quanto riportato nella legge appena approvata dal Senato, alcune questioni che interessano il mondo del lavoro. Ad esempio uno dei provvedimenti più sentiti è la disciplina in tema di lavori usuranti.

Legge Finanziaria 2010, parte seconda

La legge Finanziaria è stata approvata, in via definitiva, il 22 dicembre 2009 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010 con il voto finale del Senato.

Avevamo già posto in evidenza alcune novità in un precedente articolo.

La legge approvata al Senato ha sicuramente stabilito dei punti importanti anche se non mancheranno, nei prossimi mesi, chiarimenti da parte degli organi preposti.

La nuova norma che regola l’andamento della spesa pubblica in Italia ha stabilito nuove misure che interessano il mondo del lavoro. Ad esempio, sono stati introdotti novità per la gestione degli ammortizzatori sociali e previsti nuovi incentivi che hanno lo scopo di fornire risposte efficienti per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori; infine, sono stati inseriti misure di sostegno per i lavoratori a progetto.

I contributi per la Gestione separata dell’INPS

 Nella Gestione separata dell’INPS confluiscono tutti i contributi dei lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica come previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/1995).

La Gestione separata ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Ricordiamo che per la riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente.

La domanda va fatta del soggetto direttamente all’ente previdenziale, anche attraverso una telematica, utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi territoriali specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente.