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L’accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e parentale fuori dal rapporto di lavoro

 L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.

In base alla legislazione italiana, l’accredito ed il riscatto per maternità e congedo parentale sono possibili solo quando il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra contribuzione nelle differenti tipologie previste – ossia da riscatto, obbligatoria, volontaria o figurativa – in ciascuna delle gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.

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In questo caso può essere opportuno riferirsi alle circolari INPS n. 102 del 31 maggio 2002 e 61 del 26 marzo 2003. Non solo, in materia di contribuzione figurativa, ci si riferisca alla Corte di Cassazione, sezione lavoro, n.12218/2004, secondo i principi generali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione.

In ambito comunitario, a decorrere dal 1° maggio 2010, il quinquennio contributivo necessario per procedere all’accredito ed al riscatto dei periodi maturati fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, D.lgs.151/2001), può essere raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE (circolare INPS n. 41 del 25 febbraio 2011).

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Per quanto concerne, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

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