Enel: accordo a favore della genitorialità

Novità su congedi, retribuzioni e previdenza complementare dei figli contribuire a una nuova sostenibilità anche sociale attraverso iniziative di caring, inclusione e parità di genere. Tra queste, il recente accordo

Il congedo per cure per lavoratori mutilati ed invalidi civili

 Nuovo interessante interpello giunto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che chiede di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, a proposito della disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede, in particolare, di conoscere se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Congedo di paternità obbligatorio: non per i dipendenti statali

 Il Dipartimento della Finanza pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta ad un interpello del Comune di Reggio Emilia, conferma che ai dipendenti statali non spetta il congedo di paternità obbligatorio di un giorno né quello facoltativo di due giorni e le madri lavoratrici degli enti pubblici non hanno diritto ai buoni voucher per la baby sitter.

Voucher maternità: contributo baby-sitting o asilo

 In base al comma 24 dell’art.4 della Riforma del lavoro, alla lettera b, al termine della maternità e in alternativa al congedo parentale, la madre lavoratrice può scegliere, per gli undici mesi successivi, un voucher maternità per il servizio di baby-sitting oppure un contributo per mandare il figlio all’asilo pubblico o un asilo privato accreditato.

Tutela maternità e paternità, congedo frazionato di entrambi i genitori

 Il periodo di congedo parentale può essere fruito per un periodo continuativo o per un periodo frazionato, si parla quindi di congedo continuativo o congedo frazionato.

Con due distinguo, naturalmente: per il congedo continuativo spettano tre o quattro mesi di congedo, per il congedo frazionato il periodo va dai sei ai sette mesi per ogni genitore, per un totale però di 10 mesi (Decreto Legislativo n. 151 del 2001, ovvero il Testo Unico delle normative per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità).

Congedo parentale nei primi otto anni del bambino, astensione facoltativa

 La madre e il padre hanno diritto all’astensione facoltativa dal lavoro nei primi otto anni del bambino, e il diritto all’indennità Inps per congedo parentale nei primi tre anni. Entrambi i genitori possono fruirne per 10 mesi.

La legge con Testo unico a tutela della maternità e della paternità stabilisce che ognuno dei due genitori ha diritto ad altri giorni o mesi di astensione dal lavoro, dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della donna dai due mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita del figlio: parliamo dei periodi di astensione facoltativa.

L’accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e parentale fuori dal rapporto di lavoro

 L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.

I nuovi regolamenti UE in materia di congedo di maternità e parentale

 In arrivo i nuovi regolamenti comunitari in tema di accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Nell’ambito dei Paesi UE, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono preclusi quando gli stessi periodi risultino già coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto riguarda, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

Il computo dei giorni per congedo parentale e di maternità

 La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 6742 dello scorso 5 maggio 2012, ha espresso un’importante decisione in merito al calcolo delle giornate di sabato e domenica nel computo del congedo parentale di cui all’art.32 del  decreto legislativo n.151/200.

In effetti, la disposizione legislativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal decreto. Si ricorda che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 32.

Indennità maternità lavoratrici autonome 2012

 L’Inps ha aggiornato gli importi delle indennità delle lavoratrici autonome per il 2012. I nuovi importi riguardano le coltivatrici dirette, le colone mezzadre e le imprenditrici agricole professionali, che nell’ipotesi di maternità o congedo parentale percepiranno l’indennità di 39,58 euro a giornata. Per le artigiane e le commercianti, invece, l’indennità è stata portata a quota 45,70 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2012 per la qualifica di impiegata del commercio.

L’indennità di malattia è calcolata applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’evento. Per le malattie che sono iniziate nel 2012, l’indennità è calcolata su 263,42 euro (euro 96.149 diviso per 365) e corrisponde, per ogni giornata, a 10,54 euro (4%) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mesi; 21,07 euro (8%) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mesi.

Ulteriori novità in fatto congedo di paternità e parentale

 L’Inps, con la circolare n. 53 del 6 aprile 2012, offre diverse novità in merito all’attivazione – dal 1° aprile 2012 – della modalità di presentazione telematica delle domande congedo di maternità/paternità e parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. È previsto un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2012, durante il quale le domande inviate attraverso i canali tradizionali saranno comunque considerate validamente presentate ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia. Al termine di tale periodo transitorio, la modalità di presentazione telematica, attraverso uno dei seguenti canali, diventerà esclusiva:

Congedi parentali anche per gli iscritti alla gestione separata

 L’INPS, con messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione contenuta nell’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, relativamente al trattamento economico per congedo parentale indennità giornaliera di malattia dei professionisti e di tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).

In effetti, la norma contenuta all’articolo 23 prevede a decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.