La Camera, in sede legislativa, ha approvato la proposta di legge sulla professione di giornalista recante modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione.
A questo riguardo ricordiamo che il testo approvato dalla Camera dispone, all’articolo 1 comma 1, che ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti di cui all’art. 33 della Legge n. 69/1963, i soggetti in possesso almeno della laurea (che, ai sensi dell’art. 8 del DM 270/2004, si consegue, di norma, al termine di un corso di studi di durata triennale e che, pertanto, si distingue dalla laurea magistrale, che si consegue dopo ulteriori 2 anni di studio) non devono sostenere l’esame di cultura generale di cui allo stesso art. 33.