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Le dimissioni in gravidanza e il diritto all’indennità di disoccupazione

 Il diritto all’indennità di disoccupazione espressa attraverso la nuova formulazione dell’ASPI, o assicurazione sociale per l’impiego, è riconosciuta anche in presenza di dimissioni in stato di gravidanza.

Infatti, l’INCA Nazionale, il patronato della CGIL, ha risposto a diversi quesiti giunti dalle sedi territporiali  chiarendo che la legge 92/2012, la legge di riforma del mercato del lavoro, ha modificato solo l’arco temporale entro il quale le dimissioni devono essere validate dal Ministero passando da uno a tre anni.

In particolare,  sempre secondo il patronato della CGIL, visto che il comma 16 dell’articolo 4 della legge 92, è andato a modificare l’articolo 55 comma 4 del Testo Unico, comma che tratta delle dimissioni “rinforzate” in caso di maternità, e che, sempre nello stesso contesto, si delinea una procedura di verifica della volontà della lavoratrice o del lavoratore.

Infatti, il testo precisa che

In caso di dimissioni volontarie presentate durate il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste… in caso di licenziamento

Per quedta ragione, l’indennità di disoccupazione spetta solo per le dimissioni intervenute durante il periodo di divieto di licenziamento a norma dell’articolo 54 -che resta un anno di vita del bimbo)-, e non durante tutto l’arco di tempo all’interno del quale le dimissioni devono essere validate dal Ministero.

Per inciso, e nel contesto del diritto al sostegno alla maternità, si ricorda che, con la legge di parità tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 903/77), si è tenuto conto dell’alternanza delle figure genitoriali, specie nella maternità non biologica, ma adottiva, in linea anche con le più avanzate direttive europee.

Non solo, la tutela della maternità si è esteso in seguito, con specifici provvedimenti legislativi, alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste. Oggi, con il testo unico sulla maternità e paternità, come regolato dal decreto legislativo 151/01, si prefigura una rete di congedi.

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