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La prosecuzione volontaria al Fondo Ipost

 L’Inps, con la circolare n. 72 del 23 maggio 2012 riepiloga le disposizioni che disciplinano la prosecuzione volontaria del Fondo Ipost, dai soggetti interessati alla presentazione della domanda, fino all’importo del contributo e alle modalità di versamento dello stesso. Si ricorda che il Polo specialistico del Fondo di quiescenza Poste è costituito presso la filiale di coordinamento di Roma EUR, e che allo stesso sono assegnate le attività connesse alla gestione del conto assicurativo ed alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

L’Inps ricorda che l’istituto della prosecuzione volontaria – esteso all’Istituto Postelegrafonici dal DLgs. 30 aprile 1997, n. 184, con effetto dal 12 luglio 1997 – è regolato dalle stesse norme applicate agli iscritti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Si deve fare perciò riferimento alle disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate ed integrate dal medesimo decreto n. 184.

Nel Fondo trovano inoltre applicazione gli articoli 5, 7 e 8 del DLgs. 16 settembre 1996, n. 564, che consentono di coprire in forma volontaria i periodi di assenza dal servizio o di attività lavorativa ad orario ridotto temporalmente successivi al 31 dicembre 1996 e l’articolo 35, comma 2, del DLgs. 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina la facoltà di integrare volontariamente la retribuzione figurativa convenzionale (200 per cento dell’assegno sociale) accreditata ai periodi di congedo parentale eccedenti i sei mesi ovvero fruiti dopo il compimento del terzo anno di età del bambino.

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Gli iscritti al “Fondo IPOST” che abbiano interrotto o cessato il servizio senza aver raggiunto i requisiti contributivi richiesti per l’accesso al pensionamento, possono essere autorizzati – a domanda – a proseguire il rapporto assicurativo con il Fondo in forma volontaria a due condizioni.

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Per prima cosa è necessario che il soggetto non stia prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altro ordinamento pensionistico (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD-CM, Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Casse di previdenza per i liberi professionisti).

È anche necessario che i soggetti non siano titolari di una pensione diretta, anche se liquidata a carico di altro ordinamento previdenziale.

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