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Chiarimenti Inps sulla contrattazione di secondo livello

 L’Inps, a seguito di diverse richieste giunte da più parti, ha deciso di chiarire la materia in fatto di sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello. Infatti, con la circolare n. 96 dello scorso 6 luglio 2012, il nostro istituto previdenziale ha fornito diverse precisazioni sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello disciplinato dalle leggi 122/2010 e 247/2007.

Rientrano, di certo, in questa casistica le diverse modalità da seguire per richiedere, utilizzando il canale telematico, l’incentivo in questione per l’anno 2011 e sui criteri di ammissione al beneficio.

Ad ogni modo, l’Inps precisa che dovranno essere definite le nuove procedure per l’invio delle domande online.

Ricordiamo che la legge che disciplina la materia è del 24 dicembre 2007 n. 247, ovvero questa è la legge di riferimento della materia visto che ha introdotto, sempre in via sperimentale e per un triennio 2008-2010, lo sgravio in oggetto sugli emolumenti percepite grazie alla contrattazione di secondo livello in base ad un fondo predeterminato.

Solo successivamente, la materia è stata risistemata con la legge n. 78 del 31 maggio 2010 e convertito con modifiche dalla legge .122 del 30 luglio 2010.

Le norme di riferimento si applicano sulle somme erogate ai lavoratori del settore privato sugli incrementi salariali dovuti alla produttività, qualità, innovazione o efficienza organizzativa legati ai risultati dell’impresa allo scopo di potenziare la competitività aziendale. I requisiti per ottenere il benefico sono dettagliati all’articolo 1 della legge n. 247/2007 a patto che rispettino i vincoli di bilancio assegnati. Solo recentemente, il nostro legislatore ha deciso di modificare le regole per ottenere l’incentivo.

L’Inps, nella suindicata circolare, ricorda che il benefico può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di riferimento, anche se è prevista una rideterminazione in base alle risorse finanziarie impegnate fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale nella misura del 5%.

Non solo, sono esclusi dal beneficio i dpendenti delle pubbliche amministrazioni perchè contrattazione collettiva nazionale di riferimento è di competenza dell’ARAN.

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