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Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulle attrezzature di lavoro

 Nuovo chiarimento dal Ministero in merito all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Il parere del Ministero è il risultato delle numerose richieste di chiarimento pervenute allo scopo di chiarire ulteriormente la norma in vigore.

Infatti, il Ministero, attraverso la sua circolare n. 12 del 11 marzo 2013, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito all’attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni a proposito dell’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Il Ministero precisa che in conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche in caso di utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012.

Al contrario, la necessaria abilitazione non è necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa al loro uso, ovvero rientrano le operazioni semplici di spostamento a vuoto dell’attrezzatura o la manutenzione ordinaria.

A proposito dell’esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo, il lavoratore subordinato può documentare l’esperienza di lavoro con una dichirazione sostitutiva di atto di notorietà appositamente redatta dove si indichi i periodi temporali in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole nominate individualmente.

Il periodo di lavoro deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni, anche se il datore di lavoro è sempre tenuto a verificare la capacità tecnico professionale dichiarate dal lavoratore.

In riferimento, poi, al corso di aggiornamento così come è previsto al punto 6 dell’accordo del 22 febbraio 2012, il Ministero precisa che è riconosciuta la possibilità che le tre ore relative agli argomenti tecnici possano essere effettuate anche in aula con un massimo di 24 partecipanti.

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