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Processo telematico: regolamento

 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2011 n. 89 il Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 riguardante il regolamento per l’adozione nel processo civile (ed anche penale) delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Decreto legislativo n. 82 del 2005 e Decreto legge n. 193 del 2009).

Il processo telematico consiste nella possibilità per le parti del processo cioè gli avvocati, il giudice ed anche la cancelleria e gli ufficiali giudiziari di formare gli atti del processo, le comunicazioni mediante documenti informatici e trasmetterli per via telematica.

Per dare vita a tale modalità è necessario che le parti siano dotate di posta elettronica certificata (c.d. PEC) ed i documenti devono essere sottoscritti tramite firma digitale.

La firma digitale è una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante un particolare dispositivo (Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).

La cancelleria dovrà aver cura di formare il fascicolo informatico: che altro non è che la versione informatica del fascicolo
d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti
informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora
siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni).
I soggetti abilitati interni sono i magistrati, il personale degli
uffici giudiziari e degli UNEP.
I soggetti abilitati esterni sono i soggetti abilitati esterni
privati
(i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice) e i soggetti abilitati esterni pubblici (gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali).
Questa nuova modalità non sostituirà le vecchie ed ordinarie modalità caratcee, ma si affiancherà soltanto ad esse.
Il decreto entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, pertanto il 19 maggio 2011.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Gazzetta Ufficiale.

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