Lā art. 2, comma 1 del decreto legge n. 463 del 1983 convertito nella legge 11 Novembre 1983, n. 683, sancisce il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
La sanzione prevista ĆØ la reclusione fino a tre anni e la multa fino a Euro 1032,91.
Lāart. 39 del Collegato Lavoro (Legge n. 183 del 4 novembre 2010) , ha esteso lāoperativitĆ dellāart. 2 del D.L. 463/83, non piĆ¹ ai soli lavoratori dipendenti, ma anche ai lavoratori a progetto e ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione separata.
Il committente che non versa alla gestione separata ĆØ equiparato al datore di lavoro che non versa le trattenute previdenziale dei lavoratori subordinati.
La legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarne l’importo delle ritenute assistenziali e previdenziali dalla retribuzione dei propri dipendenti e di corrisponderlo all’Inps quale sostituto del soggetto obbligato.
Quindi, il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui, e cioĆØ ad un obbligo contributivo diretto, per la quota di sua spettanza e ad un obbligo contributivo indiretto quale sostituto dāimposta cioĆØ come soggetto obbligato prima a effettuare le “ritenute” sulle retribuzioni corrisposte al dipendente, e poi a versare le ritenute stesse all’Inps.
Il primo obbligo ĆØ punibile con una semplice sanzione amministrativa, il secondo obbligoĀ ĆØ sanzionabile penalmente perchĆ© la legge vuole reprimere il reato dell’appropriazione indebita, da parte del datore di lavoro, di somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti.
LāInps con circolare n. 71 del 4 maggio 2011 rende noto che lāestensione del campo di applicazione di questo reato, resa possibile dallāart. 39 del Collegato lavoro si applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre2010, in scadenza al 16 dicembre 2010.
Infatti, la Legge 4 novembre 2010, n. 183, c.d. āCollegato Lavoroā, ĆØ entrata in vigore il 24 novembre 2010.
Per maggiori informazioni si rinvia allāInps.