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Sanzioni sfruttamento lavoratori

 Il d.lgs. 109/2012, entrato in vigore pochi giorni fa, apporta alcune importanti novità in materia di punizione per lo sfruttamento dei lavoratori. In particolare, sono state inasprite le sanzioni del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, considerata come attività organizzata di intermediazione, reclutamento di manodopera o organizzazione di attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, con approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Il reato viene punito con la sanzione base della reclusione da 5 a 8 anni e con una multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Vengono inoltre introdotte tre aggravanti del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari (potete approfondire su: sanzioni immigrati irregolari), in presenza delle quali le pene aumentano di un terzo della metà: la prima legata al numero di lavoratori occupati (se superiore a tre); la seconda all’impiego di minori in età non lavorativa (prima di 16 anni); l’ultima, se i lavoratori sono sottoposti a particolare sfruttamento.

Quattro sono gli indici di sfruttamento presi in considerazione per la riconduzione nel reato di cui sopra: sistematica retribuzione dei lavoratori in maniera palesemente difforme dai Ccnl o sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; sistematica violazione di norme su orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, aspettativa obbligatoria; sussistenza di violazioni delle norme su sicurezza del lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per salute, sicurezza o incolumità personale; sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza,
o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Tra le novità del decreto, anche l’introduzione di una pena accessoria del pagamento del costo medio del rimpatrio del lavoratore irregolare, e l’introduzione – nei casi in cui ricorrano circostanze di particolare sfruttamento, della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro, a carico delle persone giuridiche.

Introdotto, infine, il «permesso premio», per le sole ipotesi di particolare sfruttamento, a favore dello straniero che denunci o cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro (durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla defi nizione del procedimento penale).

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