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Edilizia: prima ti formo e poi ti assumo

 Le disposizioni previste all’articolo 37 del dlgs 81/08 sono state recepite e attuate nei rinnovi del contratti nazionali di lavoro del settore edile.

L’articolo sopra citato ha infatti introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di impartire una adeguata formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.

L’obiettivo è importante e mira ad impartire un “minimo etico” di formazione al “sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro” a tutti  i nuovi ingressi ancora prima che venga costituito il rapporto di lavoro.

Allo scopo di diffondere le necessarie informazioni è stato messo a punto un sito web.

A questo riguardo è opportuno precisare che secondo alcuni lo stage o il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e di conseguenza i riferimenti previsti dal CCNL dell’edilizia, in particolare le 16 ore di formazione, non si applicano a questi soggetti.

Altri invece ritengono che lo stagista o il tirocinante possono essere ritenuti lavoratori anche se non si è costituito alcun rapporto di lavoro. Infatti, secondo l’articolo 2 del dlgs 81/08 è lavoratore una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Non solo, il corso delle 16 ore non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro tanto che al termine potrebbe anche non seguire l’assunzione presso l’azienda che ha richiesto questo percorso formativo.

Il corso mira ad una formazione finalizzata a mettere in grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e corretto (e di  conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato.

Il datore di lavoro con il corso è in grado di dimostrare in modo inequivocabile che ha assolto all’obbligo della  formazione d’ingresso prevista dalla legge.

I corsi sono organizzati da Formedil, l’Ente Nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia, a cui fanno capo oltre 100 scuole edili.

La formazione d’ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno) è collocata prima dell’inizio del rapporto di lavoro e pertanto non grava  né economicamente e né organizzativamente sull’impresa, ma tutti i costi del corso sono a carico della Scuola Edile, dalla docenza al pasto.

L’offerta formativa coinvolge non solo i nuovi occupati, ma anche i disoccupati e i lavoratori stranieri.

Al termine del corso la Scuola Edile territoriale rilascia l’attestato che permette all’impresa di dimostrare di aver adempiuto a quanto prescritto sia dalla legge (art. 37 del dlgs 81/08 Testo Unico) sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (artt. 110 e 91).

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