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Congedo per maternità: equiparazione per lavoratrici co.co.pro.

 Le lavoratrici co.co.pro. sono equiparate alle subordinate e alle autonome per congedo di maternità, adozioni o affidamento di minore, in base alla sentenza della Corte di Costituzionale sulla gestione separata Inps. Il congedo di maternità dura cinque mesi e non tre anche per le lavoratrici o autonome iscritte alla Gestione Separata Inps.

Infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 257 del 22 novembre 2012, ha ritenuto parzialmente incostituzionale l’articolo 64 comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in quanto comporta una disparità di trattamento normativo tra le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’Inps (tenute al versamento della contribuzione dello 0,5% di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e le lavoratrici subordinate.

Pertanto, le lavoratrici subordinate iscritte alla gestione ordinaria e quelle iscritte alla gestione separata devono essere equiparate in caso di congedo di maternità, che deve essere fruito anche durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, in caso di adozione nazionale.

Per quanto riguarda le adozioni internazionali, il congedo di maternità può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, per consentire alla lavoratrice il tempo di recarsi all’estero e ottemperare agli adempimenti relativi alla procedura di adozione.

Le sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993 sottolineano che questa decisione non va solo in favore della donna, ma anche del minore stesso “che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità”.

Si ricorda che, con la manovra finanziaria Monti, il congedo parentale è stato esteso anche agli iscritti alla Gestione separata dell’Inps, che fornisce indicazioni operative per le strutture territoriali che devono accettare le domande di malattia e/o congedo parentale.

La norma, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 con la manovra finanziaria Monti (art. 24, comma 26 del decreto legge n. 201/2011), ha ampliato la platea dei soggetti ai quali si applica l’indennità giornaliera di malattia e del trattamento economico per congedo parentale (art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006).

APPROFONDIMENTI
*Congedo di maternità per le lavoratrici a progetto
*Tutela della maternità per lavoratrici a progetto

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