I permessi giornalieri per allattamento in caso di parto gemellare o plurimo

 In caso di parto gemellare o plurimo la madre ha diritto al raddoppio dei permessi giornalieri per allattamento.

Quindi, se nascono due gemelli, la madre lavoratrice, durante il primo anno di vita dei bambini, ha diritto al doppio dei permessi giornalieri per allattamento. Tuttavia precisiamo che ha diritto a 4 ore o a 2 ore di permessi al giorno, a seconda che l’orario quotidiano di lavoro da lei svolto sia pari ad almeno 6 ore o inferiore alle 6 ore. E precisiamo ancora che nel caso nascessero tre gemelli, le ore non si triplicano ma si raddoppiano soltanto anche nel caso di parto plurimo.

Non solo la madre lavoratrice dipendente, anche il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento. In questa misura: la madre per tutte le ore che le spettano; il padre, invece, per la parte che eccede la misura ordinaria, quando la madre vi rinuncia. Comunque, si precisa che la madre può fruire dei permessi giornalieri per allattamento in misura rapportata alla sua qualifica di lavoratrice dipendente.

Copertura con contributi figurativi dei permessi giornalieri per allattamento

 Per i permessi giornalieri per allattamento la legge prevede la copertura con contribuzione figurativa ridotta, qualunque sia l’arco temporale stabilito ovvero sia per i permessi di due ore sia per quelli di un’ora al giorno. Tuttavia questa norma vale solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000, cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 53 che ha integrato la normativa già in vigore.

La disposizione sulla percezione dell’indennità e sull’accredito dei contributi figurativi a favore della madre si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste e alle lavoratrici agricole. Inoltre i permessi giornalieri per allattamento e l’accredito dei contributi figurativi vengono riconosciuti anche alle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili (L.S.U.) e i lavori di pubblica utilità (L.P.U.). Sono escluse dall’indennità erogata dall’Inps le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi domestici e familiari e, soprattutto, le lavoratrici autonome.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento

 I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai permessi giornalieri per allattamento, esattamente come i genitori naturali.

In base al Decreto Legislativo n. 119 del 2011, dall’11 agosto 2011 i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia, invece che entro il primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151 del 2001).

I dipendenti pubblici, se assegnati ad altra sede temporaneamente, possono usufruire dei riposi orari per allattamento entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia, indipendentemente dall’età del bambino.

Permessi orari giornalieri per allattamento, cumulabilità con la banca ore

 Il rapporto tra i permessi orari giornalieri per allattamento e le ore di recupero della banca ore viene chiarito dalla circolare n. 95 bis del 2006.

L’Inps ha precisato che, per il diritto ai permessi orari giornalieri per allattamento e al relativo trattamento economico, va preso in considerazione l’orario di lavoro giornaliero normale previsto nel contratto e non quello effettivamente prestato nelle singole giornate.

Pertanto, i permessi giornalieri in oggetto devono essere riconosciuti anche quando, sommando le ore di recupero e le ore di allattamento, si esaurisce l’intero orario giornaliero di lavoro, in quanto di fatto viene a crearsi una situazione di astensione totale dal lavoro.

L’indennità per allattamento a carico dell’Inps

 Premesso che la lavoratrice ha il diritto di uscire dall’azienda per i permessi giornalieri per allattamento, si precisa però che le ore di permessi giornalieri sono a tutti gli effetti ore di lavoro con relativo diritto alla retribuzione.

Quindi anche in questo caso, come per l’astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, la lavoratrice, o il lavoratore secondo i casi, ha diritto ad una indennità da parte dell’Inps.

Per i riposi giornalieri , la lavoratrice ha il diritto ad un’indennità, a carico dell’Inps, pari all’intero importo della retribuzione relativa ai permessi giornalieri per allattamento. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps stessa, in base all’art. 43 del D. Lgs. 151 del 2001.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di sciopero o di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa

 La lavoratrice che se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa non ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento, in quanto appunto non è in attività lavorativa.

Va comunque precisato che, nei casi in cui l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, bisogna tener conto delle ore previste nel contratto individuale della lavoratrice e non delle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda. Così anche nel caso di eventi particolari e occasionali quali, ad esempio, uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL e casi simili.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che i permessi giornalieri per allattamento concordati tra lavoratrice e datore di lavoro non possono essere soggetti a variazioni o soppressioni nei casi in cui ragioni particolari in determinati giorni riducono la durata delle ore di lavoro.