L’offerta di lavoro congruo

Lo stato ha predisposto diverse misure al fine di favorire l’assunzione e, in modo particolare, ha definito diversi obblighi a carico su chi fruisce di incentivi.

Il concetto di lavoro congruo rientra nell’applicazione della normativa in materia di dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.

La definizione di lavoro congruo, come specificato dalla norma stessa, è esclusivamente quella individuata dall’articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Non si fa quindi riferimento ad eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali che possono semmai rilevare ai fini della attuazione del cosiddetto patto di servizio che ha diversa finalità.

L’articolo 19 del precedente decreto n. 185 prevede che il lavoratore, per ottenere qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile a una nuova attività oppure ad un percorso di riqualificazione professionale.

Chiarimenti Inps sull’indennità per i collaboratori a progetto

La finanziaria 2010 ha ampliato i requisiti e la misura per la tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, art.2 Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).

L’Inps, con la circolare n. 36 del 9 marzo, fa chiarezza su questo nuovo istituto e pone espressamente in evidenza che destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) e descrive, inoltre, le condizioni per avere diritto all’indennità.

L’istituto previdenziale ha ribadito i requisiti che la Legge Finanziaria 2010 ha espressamente previsto (art.2, comma 130, legge n. 191/09 che ha riformulato l’art.19,comma 2, del D.L. n.185/08) e ha indicato la procedura che il lavoratore deve seguire.

Legge Finanziaria 2010, proroga degli ammortizzatori sociali

 La Finanziaria 2010, anche conosciuta come Legge 191/2009, ha prorogato alcune disposizione previste, in maniera temporanea, dalla legge 2/2009.

In questo modo il Legislatore ha inteso, vista la gravità della situazione economica e sociale, di prevedere anche per il corrente anno una serie di norme, ad esempio la proroga della cassa integrazione e della mobilità per le imprese commerciali, già previste nell’anno scorso.

A questo proposito il comma 136 proroga fino al 31 dicembre 2010 alcune norme previste dall’articolo 19 della già citata legge.