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Chiarimenti Inps sull’indennità per i collaboratori a progetto

La finanziaria 2010 ha ampliato i requisiti e la misura per la tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, art.2 Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).

L’Inps, con la circolare n. 36 del 9 marzo, fa chiarezza su questo nuovo istituto e pone espressamente in evidenza che destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) e descrive, inoltre, le condizioni per avere diritto all’indennità.

L’istituto previdenziale ha ribadito i requisiti che la Legge Finanziaria 2010 ha espressamente previsto (art.2, comma 130, legge n. 191/09 che ha riformulato l’art.19,comma 2, del D.L. n.185/08) e ha indicato la procedura che il lavoratore deve seguire.

Per accedere all’indennità, secondo le precisazioni dell’Inps, occorre che si manifesti l’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Nell’anno in cui si è verificato tale evento l’interessato deve presentare l’apposita domanda, secondo le modalità descritte dalla circolare, previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.

Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le condizioni messe in evidenza in un nostro precedente articolo.

L’Inps riconosce un’indennità una tantum, pari al 30% del reddito percepito nell’anno 2009 e, in ogni modo, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.

Attenzione, in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta, si manifesta la volontà di non accettare un percorso di riqualificazione professionale il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Perde l’indennità anche chi non accetta un lavoro “congruo” così come prevede la legge 3 dicembre 2004 n. 291.

L’erogazione della prestazione è prevista nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011.

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