Il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 3311 del 25 febbraio 2013 intitolato come “Incentivi all’occupazione previsti dalla l. 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151 – Aziende ammesse ai benefici per assunzioni effettuate nel 2011”, comunica che si sono concluse le attività istruttorie e di verifica previste per gli incentivi all’occupazione della legge 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.
La legge di stabilità 2011 – ossia la Legge n. 220/2010 all’articolo 1, comma 33, seconda parte – ha prorogato le agevolazioni alle assunzioni effettuate nel 2011. Le aziende interessate ad accedere alla fruizione del beneficio hanno così presentato, nelle date previste, le apposite domande con i moduli telematici presenti nel sito internet dell’Inps.
A seguito di continue richieste alle sedi Inps ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990, ovvero richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione, lo stesso Istituto ha deciso con il suo messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, informa che il reddito risultante dall’indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’articolo 8, comma 9, legge 407/1990.
Il tema del bonus assunzioni 2012 non è certamente materia semplice e lineare. Cerchiamo pertanto di chiarire la maggior parte dei dubbi dei nostri lettori con questa sintetica analisi di quello che cambierà alla disciplina sulle agevolazioni per le assunzioni in seguito alle modifiche introdotte con il d.l. 5/2012, che è andato a intervenire (per quasi tutti i versi, in maniera piuttosto lieve) sulla precedente normativa introdotta a suo tempo con il d.l. 70/2011.