Alle lavoratrici disoccupate viene riconosciuto il diritto all’indennità di maternità, anche se non hanno gli stessi requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome.
L’Inps paga, infatti, l’assegno di maternità erogato dal Comune di residenza. Per usufruire del diritto all’assegno dei maternità del Comune, bisogna rispettare precise, ma semplici norme: presentare la domanda entro 60 giorni, accertarsi che il proprio reddito non superi l’indicatore ISE.
Quindi alle lavoratrici disoccupate viene riconosciuto dalla legge lo stesso diritto alla tutela della maternità che spetta alle lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome. La legge, in sintesi, riconosce che anche le lavoratrici non occupate e le donne senza lavoro hanno diritto ad un sostegno del proprio reddito, nel caso in cui non abbiano altre forme previdenziali di maternità e anche se non posseggono i requisiti contributivi.
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