Aggiornato il Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale

Il Ministero del lavoro informa che è stato aggiornato il Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 intitolato come  Disciplina delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale.

Ricordiamo che il registro nazionale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali -e al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso di determinati requisiti e costituite ed operanti da almeno un anno.

Istruzioni per il riconoscimento dell’evidente funzione sociale

 Il Ministero del Lavoro, con circolare dell’18 febbraio 2011 n. 6, ha reso noto i criteri e le  modalità per il riconoscimento degli enti ed associazioni di promozione sociale che svolgono attività di evidente funzione sociale.

Lo Stato concede contributi agli enti e associazioni a carattere nazionale che, secondo le finalità statutarie, si prefiggono lo scopo di promuovere l’attuazione di diritti costituzionali relativi all’uguaglianza di dignità e di opportunità e di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini in condizione di marginalità sociale (art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 476/1987).

La concessione del suddetto contributo è condizionata al possesso da parte degli enti e delle associazioni del requisito di svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti e operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni.