Il collocamento obbligatorio, requisiti e disposizioni normative

 I soggetti che rispondono ai requisiti di legge e che intendono iscriversi al collocamento obbligatorio devono dimostrare di essere disoccupati, tranne che per le vittime del terrorismo, e di non aver raggiunto l’età pensionabile.

In base ai riferimenti legislativi possono iscriversi le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Non solo, possono utilizzare questo particolare sistema di tutela gli orfani ed i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi se minori di età al momento della morte del genitore: sono considerati minori i figli fino al giorno del ventunesimo compleanno (se studenti scuola superiore), e fino a ventisei anni se universitari.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare questa può variare in base alle diverse esigenze degli uffici del collocamento obbligatorio ed è inoltre soggetta a disposizioni regionali e locali che possono differenziarsi sul territorio.

Collocamento obbligatorio, alcune novità in arrivo

 In materia di collocamento obbligatorio sono intervenuti recenti disposizioni che hanno modificato alcuni aspetti.

In particolare, per il settore trasporti il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 15 gennaio del 2010, ha risposto ad un quesito, posto da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 68/1999.

Il Ministero ha precisato che le aziende che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti ( e, come tali, sono iscritte nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio ) e che operano con mezzi propri, possono essere inquadrati nel settore del trasporto terrestre usufruendo, così, di una parziale esenzione dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Collocamento obbligatorio, modifiche per le aziende del settore minerario

 L’articolo 2, comma 12-quater, della Legge n. 10/2011, ovvero decreto Milleproroghe, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio legge 12 marzo 1999 n. 68, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.

In effetti, in base al recente decreto Milleproroghe sono state apportate modifiche, limitatamente per il settore minerario, nei termini previsti dall’articolo 9, comma 1, ovvero nella parte dove i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili, nella nuova formulazione il termine viene elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario.

Diritto al lavoro dei disabili: istruzioni per la domanda d’invalidità civile

 L’INPS, con messaggio dell’16 febbraio 2011 n. 3989, ha chiarito le istruzioni per la procedura invalidità civile 2010.

Le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all’art. 4 della legge 5.2.1992, n. 104; provvedono:

– all’accertamento delle condizioni di disabilità, da cui scaturisce il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili c.d. “collocamento mirato”;

– all’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

Tali commissioni sono state integrate della presenza di un medico INPS (art. 20 della legge n. 102/2009).