I “vantaggi” del regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Il nuovo regime fiscale agevolato offre diversi vantaggi, fra i quali soprattutto il basso livello di tassazione. Infatti, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%, anziché del 20% come per l’ex regime dei minimi.

Peraltro, la nuova norma si è posto proprio questo obiettivo: favorire e incentivare la formazione di nuove imprese da parte dei giovani e di quanti hanno perduto il proprio lavoro e non hanno altre prospettive future e anche per sviluppare attività svolte in forma occasionale o precaria. Con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio sono stati istituiti appositi codici tributo che vanno indicati nell’F24 per effettuare i relativi versamenti.

Un vantaggio considerevole, definiremmo, in tempi così difficili a livello occupazionale e quindi sotto il profilo economico, in cui vanno valutate bene le opportunità che vengono offerte allo scopo di migliorare e incentivare la ripresa e la crescita. Da considerare poi che, proprio perché la misura dell’imposta sostitutiva è bassa, i ricavi e i compensi percepiti dai “nuovi minimi” non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Ed è un bel risparmio in termini fiscali.

Nuovo regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Con la circolare n. 17/E del 30 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce la nuova disciplina di vantaggio mirata a incentivare i giovani e chi non ha più lavoro a mettersi gioco in iniziative imprenditoriali consone alle loro capacità.

Può accedere al regime agevolato introdotto dal Dl 98/2011 anche chi ha svolto nell’anno precedente prestazioni saltuarie che si configurano come redditi diversi. Vediamo di seguito chi può entrare tra inuovi contribuenti minimi e per quanto tempo.

Dal 1° gennaio 2012, possono usufruire del nuovo regime agevolato i contribuenti che avviano una nuova attività imprenditoriale oppure l’esercizio di un’arte o di una nuova professione o anche chi ha iniziato un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Da precisare che l’inizio di una nuova attività va considerato proprio da quando ne inizia l’esercizio effettivo, non da quando si apre la partita Iva, più precisamente da quando si può dimostrare l’acquisto di beni strumentali per la rivendita o l’utilizzo per svolgere il proprio lavoro oppure per la prestazione effettiva di servizi. In sintesi per iniziare il lavoro vero e proprio.

Modalità di accesso al regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 I contribuenti che hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime agevolato e che hanno iniziato un’attività dal 1° gennaio 2012 devono darne comunicazione barrando l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività.

È in regola chi ha barrato la casella relativa ai “vecchi minimi” nella presentazione della dichiarazione prima che fosse approvato il modello con la casella ad hoc per i “nuovi minimi”. Chi, invece, ha aperto la partita Iva senza fare nessuna comunicazione, può presentare la dichiarazione della variazione dei dati entro 60 giorni dalla comunicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e dal 1° gennaio 2012 vuole passare al nuovo regime fiscale agevolato, non deve fare nessuna comunicazione, se ha applicato il regime dei minimi fino al 31 dicembre 2011. Chi, invece, applicava il regime ordinario e sono trascorsi i tre anni di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare l’opzione per il regime dei “nuovi minimi” mediante il quadro VO da allegare al modello Unico 2013.