Legge 104/92 e il diritto di trasferimento

 La legge 104/92 ha il merito di mettere a punto una serie di norme che permettono ad un lavoratore di usufruire di particolari tutele per rispondere in maniera appropriata alle diverse esigenze di familiari in possesso di disabilità grave.

In particolare, all’articolo 33, comma 6, è previsto che il lavoratore possa scegliere, nei limiti oggettivamente ammessi, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e/o il divieto di trasferimento, senza il suo consenso ad altra sede, sia invocabile, tra gli altri, anche dalla persona con handicap in situazione di gravità.

Esiste però un problema; in effetti, uno dei requisiti richiesti dal legislatore per l’applicazione della tutela relativa al trasferimento, è che il provvedimento richiesto deve essere possibile per il datore di lavoro, ossia l’applicazione della previsione non deve pregiudicare in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

Trasferimento di azienda e i diritti dei lavoratori

Il trasferimento d’azienda, secondo il nostro ordinamento, è qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità,  a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda.

È possibile senza dubbio affermare che la legge di riferimento che regola il trasferimento di azienda è il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n. 18 che intende attuare la direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

La legittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente

 Quando è possibile trasferire un dipendente? La domanda è abbastanza, di per sé, intrigante.

Le normative al riguardo sono abbastanza vaghe e non intendono inquadrare, in maniera rigida, le prerogative del datore di lavoro.

Infatti, secondo il codice civile (art. 2103) il trasferimento può avvenire solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

La legge ammette trasferimenti solo per ragioni oggettive e non ammette giustificazioni di ordine disciplinare.

Nel contempo diverse interpretazioni giurisprudenziali hanno ammesso che tensioni di tipo ambientali, o l’incompatibilità con l’ambiente stesso, possono giustificare comunque un trasferimento.