Home » La legittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente

La legittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente

 Quando è possibile trasferire un dipendente? La domanda è abbastanza, di per sé, intrigante.

Le normative al riguardo sono abbastanza vaghe e non intendono inquadrare, in maniera rigida, le prerogative del datore di lavoro.

Infatti, secondo il codice civile (art. 2103) il trasferimento può avvenire solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

La legge ammette trasferimenti solo per ragioni oggettive e non ammette giustificazioni di ordine disciplinare.

Nel contempo diverse interpretazioni giurisprudenziali hanno ammesso che tensioni di tipo ambientali, o l’incompatibilità con l’ambiente stesso, possono giustificare comunque un trasferimento.

In questo contesto, però, si deve necessariamente valutare gli effetti disorganizzativi piuttosto che la causa disciplinare.

Attenzione, l’interpretazione che è stata data non può tradursi unicamente nella facoltà di poter trasferire, da parte del preposto del datore di lavoro, un lavoratore dipendente che non sia in sintonia con i propri funzionari direttivi.

È necessario, in ogni caso, verificare il dato oggettivo dell’incompatibilità aziendale. Vale a dire, il comportamento del lavoratore dipendente deve tradursi in ricadute in termini di disfunzioni operative e/o organizzative sul corretto e proficuo svolgimento dell’attività economica.

Di conseguenza, in base alle diverse interpretazioni giurisprudenziali, per disporre il trasferimento di un lavoratore dipendente occorre che il comportamento del singolo sia direttamente relazionabile sulla corretta attività dell’impresa.

Il datore di lavoro ha la facoltà di decidere una migliore dislocazione del suo personale magari sopprimendo uffici o l’impiego, in modo più proficuo, del dipendente in una diversa unità di destinazione.

Chiaramente la posizione di destinazione deve essere assolutamente equivalente altrimenti il trasferimento è ritenuto ingiustificato.

La contrattazione aziendale, in genere, può prevedere delle migliori condizioni per il lavoratore. Ad esempio, la decisione del datore di lavoro deve tenere conto degli interessi del lavoratore dipendente.

Resta in ogni caso valido il trasferimento consensuale o a domanda del lavoratore. In questo caso occorre comunque verificare l’effettiva volontà del dipendente.

L’onere della prova per giustificare il trasferimento resta al datore di lavoro, secondo quanto dettato dall’articolo 2697 del codice civile.

2 commenti su “La legittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente”

  1. salve, sono fabio volevo chiedere se e possibile che un datore di lavoro possa trasferire un operaio ha circa 40 km di distanza solo andata percependo lo stesso stipendio ,senza contribuire a nessuna spesa .intaccando il mio salario.GRAZIE.

    Rispondi
  2. Per il trasferimento definitivo nn e’ previsto l’aumento del salario viene semplicemente rispettato il tuo contratto..Per la trasferta momentanea si..
    bhe per quale motivo sei stato trasferito?

    Rispondi

Lascia un commento