
Se una donna è prossima al matrimonio non può essere licenziata in nome della tutela della famiglia
A dirlo è la Cassazione che ricorda come nel caso in cui una lavoratrice abbia un contratto di lavoro regolare cis sia un “periodo di garanzia”: questo periodo ha inizio con la pubblicazione delle nozze fino a un anno. In questo periodo il titolare non può licenziare.
La Corte di Cassazione era stata chiamata ad esaminare il ricorso di una donna di Ariccia (provincia di Roma) che era stata licenziata; la sezione Lavoro della Cassazione ha dunque chiarito che
la tutela accordata dalla legge 9 gennaio 1963 numero 7 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore” anche se, sottolineano i supremi giudici, sarebbe meglio che la lavoratrice comunicasse comunque la decisione di sposarsi al proprio datore di lavoro se non altro per “il dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede