L’esigenza è una sola, ovvero quella di far conciliare la vita familiare con quella lavorativa: il lavoro a tempo parziale diventa così per le donne una scelta necessaria se intendono svolgere un’attività extra-domestica.
Secondo i dati diffusi dall’Inail questo particolare contratto di lavoro è anche l’unica alternativa alla disoccupazione per le donne tra i 18 e i 29 anni.
L’Istat pone in evidenza che la percentuale di donne giovani in part-time è tripla rispetto a quella maschile (31,2% contro 10,4%) e, al giorno d’oggi, il part-time non è solo uno strumento che permette di poter conciliare le scelte di lavoro con le esigenze di vita, ma, sempre secondo i dati, il part-time si sta trasformando da scelta a ripiego necessario.
Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha comunicato alcune precisazioni a proposito del ricalcolo delle prestazioni economiche per i lavoratori del settore tessile sulla quota, a suo tempo corrisposta, della quota definita come una tantum.
L’Inps, con circolare n. 58 del 28 marzo 2011, in applicazione degli articoli 1 e 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali), illustra le modalità di regolarizzazione della posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare. L’Istituto previdenziale, come ha precisato nella circolare n. 58, ricorda che la legge 18 ottobre 2001 n. 383, in vigore dal 25 ottobre 2001, agli articoli 1 e 1–bis, reca norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali e il riferimento è stato illustrato dall’Inps attraverso la circolare n. 148 del 6 settembre 2002.
In materia di collocamento obbligatorio sono intervenuti recenti disposizioni che hanno modificato alcuni aspetti.
È uscita l’edizione 2011 del Rapporto annuale dell’Ocse sulle pensioni intitolato Pensions at a Glance.
Importante novità in fatto di calcolo del periodo di computo per il prepensionamento dei lavoratori infortunati in seguito all’uso e all’esposizione con l’amianto.
L’articolo 2, comma 12-quater, della Legge n. 10/2011, ovvero decreto Milleproroghe, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio legge 12 marzo 1999 n. 68, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.