Per prima cosa ricordiamo che esistono due differenti tipologie dell’assegno di maternità, ovvero l’assegno di maternità dello Stato e quello concesso dai comuni.
Nel primo caso, assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato ed è erogata e concessa direttamente dall’Inps mentre l’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
L’Inps ha reso noto che, in base alle variazioni degli indici di riferimento dell’Istat, è stata deciso un aumento dell’importo dell’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento relativi al periodo dal primo gennaio del 2011 al 31 dicembre dello stesso anno.
Per l’anno in corso, quindi, tale importo è pari ad 316,25 euro mensili per complessive cinque mensilità pari a 1.581,25 euro totali.Non solo, è anche possibile mettere in evidenza che, secondo quanto stabiliscono le disponizioni contentute all’articolo 74 del Testo Unico 151/2001, che ha sostituito l’articolo 66 della L.448/98, l’assegno in questione spetta anche alle donne non lavoratrici e a quelle che percepiscono una prestazione previdenziale di maternità di importo inferiore all’assegno stesso.
In questo caso, però, è necessario tenere conto del reddito e, per questa ragione, l’assegno è concesso in misura pari alla differenza tra l’importo della prestazione previdenziale e quello dell’assegno.
Inoltre, l’assegno di maternità spetta, oltre che alle cittadine comunitarie residenti e alle straniere con lo status di rifugiate politiche e protezione sussidiaria, anche alle extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purchè risultino residenti in Italia.
Ai fini del diritto all’assegno di maternità, il valore della situazione economica del nucleo base composto da 3 persone è per il 2011 di 32.967,39 euro, mentre per il nucleo di otto persome il reddito di riferimento è di 62.967,71 euro.
Ricordiamo che l’assegno di maternità dei Comuni non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.
Nella figura di apertura si intende mettere in evidenza i lavori della situazione economica riparametrati per i nuclei di diversa composizione.