Occhio alle responsabilità dei datori di lavoro con l’Intelligenza Artificiale. L’articolo 2087 del Codice Civile rappresenta il cuore dinamico della sicurezza sul lavoro nel nostro ordinamento. Nata come norma di chiusura “aperta”, la sua formulazione ha garantito la tutela dell’incolumità dei lavoratori con il progredire della tecnica, ma ha sollevato complesse questioni sul piano della determinatezza penale.

Focus sulle responsabilità dei datori di lavoro con l’Intelligenza Artificiale
Nelle aule di giustizia, infatti, le contestazioni rischiano la genericità laddove si limitino ad astratti richiami normativi, senza specificare le concrete misure tecniche e le prassi esperienziali che l’imprenditore avrebbe dovuto adottare nello specifico contesto lavorativo. In risposta a tali criticità, la giurisprudenza di legittimità ha impresso una svolta garantista, esigendo la dimostrazione di un nesso diretto tra la violazione di una specifica regola cautelare e la concretizzazione dello specifico rischio.
Tale orientamento riequilibra il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, evitando che l’obbligo di garanzia sfoci in una forma di responsabilità oggettiva. Come chiarito dalla Corte Costituzionale e recepito nel Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), il dovere del datore di lavoro non consiste nell’inseguire utopicamente qualsiasi innovazione innominata, ma nell’adeguarsi costantemente agli standard di sicurezza e alle pratiche organizzative concretamente diffuse ed esigibili nel settore.
Oggi, questo sistema prevenzionale si trova ad affrontare la nuova sfida dell’Intelligenza Artificiale, regolamentata dall’AI Act e dalla Legge 132/2025. Applicata alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e all’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG 231), l’IA offre straordinarie capacità predittive: incrociando dati aziendali, serie storiche d’infortunio e variabili ambientali, essa permette di anticipare le situazioni di pericolo e perfezionare le misure di tutela.
Tuttavia, l’innovazione porta con sé insidiosi fraintendimenti. Come recentemente evidenziato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la commercializzazione di software che promettono DVR “completamente automatizzati e auto-aggiornanti” rischia di snaturare la prevenzione, riducendola a un mero adempimento burocratico orientato al risparmio economico.
Un DVR redatto in totale autonomia da un algoritmo è in palese contrasto con la normativa vigente e può integrare specifici profili di reato. La disciplina sovranazionale e interna impone infatti una visione rigidamente antropocentrica: l’Intelligenza Artificiale deve rimanere uno strumento ausiliario. La valutazione del rischio e il governo della sicurezza richiedono il coinvolgimento diretto, consapevole e insostituibile del datore di lavoro e del RSPP.
L’algoritmo può analizzare i dati, ma la responsabilità legale, l’analisi critica e la cultura della prevenzione rimangono interamente in capo all’uomo. Non può quindi mai essere l’Intelligenza Artificiale responsabile di errori umani o l’artefice di infortuni sul lavoro e così via. La responsabilità risulta essere quindi sempre umana. L’aiuto dell’Intelligenza Artificiale deve e può esserci, la tecnologia è utile, ma non ha colpe su errori in ambito lavorativo.




