Parlamento, chiarito il trattamento per il 17 marzo

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 92 del 21 aprile 2011 la legge di conversione n. 47, con modificazioni, del decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011 (presente in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 44 del 23 febbraio 2011) con il quale era stato dichiarato festivo a tutti gli effetti il 17 marzo.

La legge pone in essere una netta distinzione tra il lavoro privato e pubblico; in effetti, per il segmento privato si riconferma che la festività soppressa del 4 novembre, articolo 1 della citata legge di conversione, o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977 n. 54, non si applicano ad una di queste questo particolare trattamento ma, in sostituzione e solo per il 2011, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

La festività del 17 marzo e i dipendenti pubblici

Un vero affare per il governo che intende festeggiare il 150esimo dell’Unità d’Italia con i soldi dei contribuenti, in particolare i dipendenti pubblici ci rimetteranno per ricordare il prossimo 17 marzo un giorno di ferie.

La posizione della pubblica amministrazione è chiara e lo precisa con la nota della Funzione Pubblica con la Relazione Tecnica al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Nella nota si ribadisce che il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e constatato che, pur se risulta aggiunto, per l’anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949 n. 269, in quanto nell’anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

La festa del 17 marzo, i lavoratori non sorridono

Il governo, lo avevamo già scritto, ha precisato che per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Occorre però fare alcune precisazioni: il prossimo 17 marzo non è festivo ai sensi dell’articolo 5 della legge che disciplina il trattamento economico da riservare alle festività, e per questa ragione il prossimo 17 marzo è sì una giornata festiva ma senza diritto alla retribuzione.

Il governo e la festa nazionale del 17 marzo 2011

Il governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 febbraio 2011 n. 5 con il quale, limitatamente all’anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo 2011.

Il Consiglio dei Ministri, rispetto alla seduta del 28 gennaio del 2011 dove aveva precisato gli effetti civili che derivavano dalla predetta festività, in particolare era stato comunicato

Poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17.3.2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza

La festa del 17 marzo, decisione ufficiale

 Dopo diverse critiche da parte di Confindustria, ovvero l’associazione dei datori di lavoro, e da diversi esponenti del governo si è giunti finalmente alla decisione finale varando il decreto con il quale si decide ufficialmente che il prossimo 17 marzo è festa nazionale a tutti gli effetti civili.

Il governo, con una vera decisione salomonica, riconosce l’esigenza del mondo dell’industria e, allo scopo di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private e per il solo anno 2011, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150.mo anniversario dell’Unità d’Italia.

La retribuzione dei giorni festivi

 Le giornate festive (oltre alla domenica) sono determinate dalla legge (L. 27 maggio 1949 n° 260 modificata dalla L. 31 marzo 1954 n° 90). I giorni festivi hanno come finalità la soddisfazione del bisogno del lavoratore di  partecipare alla vita sociale, familiare e religiosa.

Inoltre, vi è l’esigenza di garantire al lavoratore un’occasione per ripristinare le proprie energie sia fisiche che psichiche spese durante l’attività lavorativa.