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Parlamento, chiarito il trattamento per il 17 marzo

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 92 del 21 aprile 2011 la legge di conversione n. 47, con modificazioni, del decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011 (presente in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 44 del 23 febbraio 2011) con il quale era stato dichiarato festivo a tutti gli effetti il 17 marzo.

La legge pone in essere una netta distinzione tra il lavoro privato e pubblico; in effetti, per il segmento privato si riconferma che la festività soppressa del 4 novembre, articolo 1 della citata legge di conversione, o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977 n. 54, non si applicano ad una di queste questo particolare trattamento ma, in sostituzione e solo per il 2011, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Per il lavoro pubblico è prevista la riduzione di una giornata di riposo, da quattro a tre, così come prevede l’articolo 1, comma 1 e lettera b), della legge del 23 dicembre 1977 n. 937.

Il disposto originale del provvedimento sul 17 marzo al comma 2 dell’articolo 1 prevedeva che a fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Così come aveva posto in evidenza Cisl Scuola, se l’effetto giuridico e contrattuale della festività del 4 novembre fosse quello di istituire una giornata di ferie o di permesso retribuito, tale effetto per quest’anno si trasferirebbe sul 17 marzo, lasciando quindi inalterato il quadro economico e giuridico.

La legge 937/1977 – istitutiva delle sei giornate di festività soppresseinsieme ai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro non prevedono un collegamento delle singole festività di cui erano stati soppressi gli effetti civili all’utilizzazione di giornate di ferie o di permesso.

In effetti, l’articolo 1 della legge 937 dispone che ai  dipendenti  civili  e  militari delle pubbliche amministrazioni centrali  e  locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici  economici,  sono  attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi di congedo  previsti  dalle  norme  vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come due giornate in aggiunta al congedo ordinario e quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Ecco perché al dipendente pubblico non è possibile sottrargli una giornata di ferie per la festività del 17 marzo.

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