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La retribuzione dei giorni festivi

 Le giornate festive (oltre alla domenica) sono determinate dalla legge (L. 27 maggio 1949 n° 260 modificata dalla L. 31 marzo 1954 n° 90). I giorni festivi hanno come finalità la soddisfazione del bisogno del lavoratore di  partecipare alla vita sociale, familiare e religiosa.

Inoltre, vi è l’esigenza di garantire al lavoratore un’occasione per ripristinare le proprie energie sia fisiche che psichiche spese durante l’attività lavorativa.


In Italia, per tutti i lavoratori subordinati sono giorni festivi le seguenti ricorrenze sia civili che religiose:

– 1° giorno dell’anno;

– 6 gennaio (Epifania);

– 25 aprile (Liberazione);

– lunedì dopo Pasqua;

– 1o maggio (Festa del lavoro);

– 2 giugno (Fondazione della Repubblica italiana);

– 15 agosto (Assunzione);

– 1o novembre (Ognissanti);

– 8 dicembre (Immacolata);

– 25 dicembre (Natale);

– 26 dicembre (S. Stefano);

– giorno in cui cade la ricorrenza del Santo patrono del Comune dove ha sede l’azienda (in genere può essere concordato tra  azienda e parti sindacali anche in un giorno diverso).

In aggiunta al suddetto elenco, esclusivamente per quest’anno, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la giornata del 17 marzo è stata proclamata festa nazionale dal Consiglio dei Ministri.

Retribuzione dei giorni festivi

La retribuzione durante le festività è differente a seconda che il lavoratore non presti la propria attività godendo quindi del riposo o che invece lavori. Qualora il lavoratore goda della festività, è necessario distinguere ulteriormente:

– i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera: quindi il compenso dovuto mensilmente rimane inalterato a prescindere dai giorni festivi che ricorrono nello stesso mese;

– i lavoratori pagati a ore hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio e riproporzionata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro (o 1/5 nel caso di adozione della settimana corta)

I lavoratori, infine, che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una maggiorazione del compenso.
Tale maggiorazione è di regola stabilita dalla contrattazione collettiva.

Se il soggetto è pagato in misura fissa, percepisce la retribuzione giornaliera maggiorata della percentuale prevista per lavoro festivo; se il lavoratore è pagato ad ore, invece, percepisce le quote orarie relative alle ore di lavoro effettuate oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

Se la festività coincide con la domenica o con altro giorno festivo, l’azienda deve pagare al lavoratore una quota ulteriore:

– 1/26 del compenso dovuto al giorno nel caso di lavoratori retribuiti in misura fissa;

– 1/6 dell’orario settimanale (o di 1/5 in caso di adozione della settimana corta) nel caso di lavoratori retribuiti ad ore.

Parte delle informazioni sono tratte da www.wikilabour.it

2 commenti su “La retribuzione dei giorni festivi”

  1. Buonasera,vorrei sapere alcune informazioni sulla mia retribuzione durante i giorni festivi.
    Lavoro in un centro commerciale che è aperto tutte le domeniche,e io le lavoro tutte pero ho il giorno di riposo il lunedi,mi spetta una maggiorazione nello stipendio nelle ore lavorate la domenica e nei festivi? Grazie mille per l’attenzione aspetto vostre notizie il prima possibile.

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  2. Buongiorno vorrei sapere una cosa eu lavoro come badante 24su24 mi fanno lavorare anche le feste però li datore di lavoro in paga busta mi lì fanno pagare cozi mi taglia​ giornata mi fa pagare come una giornata lavorativa i jiusto cozi mi po aiutare coalcuno grazie

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