Le giornate festive (oltre alla domenica) sono determinate dalla legge (L. 27 maggio 1949 n° 260 modificata dalla L. 31 marzo 1954 n° 90). I giorni festivi hanno come finalità la soddisfazione del bisogno del lavoratore di partecipare alla vita sociale, familiare e religiosa.
Inoltre, vi è l’esigenza di garantire al lavoratore un’occasione per ripristinare le proprie energie sia fisiche che psichiche spese durante l’attività lavorativa.
In Italia, per tutti i lavoratori subordinati sono giorni festivi le seguenti ricorrenze sia civili che religiose:
– 1° giorno dell’anno;
– 6 gennaio (Epifania);
– 25 aprile (Liberazione);
– lunedì dopo Pasqua;
– 1o maggio (Festa del lavoro);
– 2 giugno (Fondazione della Repubblica italiana);
– 15 agosto (Assunzione);
– 1o novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata);
– 25 dicembre (Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– giorno in cui cade la ricorrenza del Santo patrono del Comune dove ha sede l’azienda (in genere può essere concordato tra azienda e parti sindacali anche in un giorno diverso).
In aggiunta al suddetto elenco, esclusivamente per quest’anno, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la giornata del 17 marzo è stata proclamata festa nazionale dal Consiglio dei Ministri.
Retribuzione dei giorni festivi
La retribuzione durante le festività è differente a seconda che il lavoratore non presti la propria attività godendo quindi del riposo o che invece lavori. Qualora il lavoratore goda della festività, è necessario distinguere ulteriormente:
– i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera: quindi il compenso dovuto mensilmente rimane inalterato a prescindere dai giorni festivi che ricorrono nello stesso mese;
– i lavoratori pagati a ore hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio e riproporzionata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro (o 1/5 nel caso di adozione della settimana corta)
I lavoratori, infine, che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una maggiorazione del compenso.
Tale maggiorazione è di regola stabilita dalla contrattazione collettiva.
Se il soggetto è pagato in misura fissa, percepisce la retribuzione giornaliera maggiorata della percentuale prevista per lavoro festivo; se il lavoratore è pagato ad ore, invece, percepisce le quote orarie relative alle ore di lavoro effettuate oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Se la festività coincide con la domenica o con altro giorno festivo, l’azienda deve pagare al lavoratore una quota ulteriore:
– 1/26 del compenso dovuto al giorno nel caso di lavoratori retribuiti in misura fissa;
– 1/6 dell’orario settimanale (o di 1/5 in caso di adozione della settimana corta) nel caso di lavoratori retribuiti ad ore.
Parte delle informazioni sono tratte da www.wikilabour.it





