La maternità al papà se la mamma è casalinga

 L’istituto previdenziale ha accolto la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4293 del 09.09.2008, Sezione VI) che ha esteso la norma dei riposi giornalieri anche al padre anche nel caso in cui la madre è casalinga e risulti impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. A questo scopo la madre casalinga è considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”.

L’INPS con la circolare n. 112 del 15.10.09 illustra gli orientamenti che l’utenza e le strutture territoriali devono seguire circa i riposi giornalieri previsti dall’art. 40 del decreto legislativo n.151/2001. Con la predetta circolare l’istituto previdenziale in sostanza recepisce la sentenza del Consiglio di Stato.

Il congedo parentale e il ruolo del padre

 Il congedo parentale è un istituto messo a punto dai nostri legislatori per aumentare le tutele relative alla paternità e alla maternità. Grazie a questo strumento, è ora possibile conciliare il percorso professionale della donna con le giuste esigenze dei figli.

I riferimenti normativi sono andate sempre più aumentando: legge 30 dicembre 1971 n. 1204, legge n. 903 del 1977, legge n. 104 del 1992, legge n. 53 del 2000 (meglio conosciuta come “legge sui congedi parentali”).
La quasi totalità delle norme sono state poi integrate nel Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità e paternità (d. Lgs. N. 151 del 2001 poi modificato dal d. Lgs. n. 115 del 2003).

Il Testo Unico ha ridefinito la materia applicando il principio di un’effettiva parità di ruoli all’interno della famiglia.