In vigore il decreto per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, il Decreto 22 dicembre 2012 che fissa l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.

Le retribuzioni di riferimento per l’anno 2012

 L’Inps, attraverso la sua circolare n. 59 dello scorso 27 aprile 2012, ha deciso di mettere in evidenza i nuovi importi giornalieri in base ai quali devono essere determinate le prestazioni economiche per le indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni, per i periodi di paga compresi nell’anno 2012.

Nella circolare, inoltre, sono resi noti gli importi e i limiti di reddito 2012 per gli assegni di maternità concessi dai Comuni e per gli assegni di maternità dello Stato concessi dall’Inps.

In effetti, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2012, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Ulteriori novità in fatto congedo di paternità e parentale

 L’Inps, con la circolare n. 53 del 6 aprile 2012, offre diverse novità in merito all’attivazione – dal 1° aprile 2012 – della modalità di presentazione telematica delle domande congedo di maternità/paternità e parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. È previsto un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2012, durante il quale le domande inviate attraverso i canali tradizionali saranno comunque considerate validamente presentate ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia. Al termine di tale periodo transitorio, la modalità di presentazione telematica, attraverso uno dei seguenti canali, diventerà esclusiva:

Inps, le modifiche introdotte al Testo Unico maternità e paternità

L’Inps, con la circolare n. 139 dello scorso 27 ottobre 2011, ha reso noto le modifiche introdotte al Testo unico maternità e paternità secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. In effetti, il citato decreto stabilisce modifiche agli articoli 16 e 45 del Testo Unico per la tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il decreto legislativo 151/2011.

In particolare, le modifiche introdotte si riferiscono alla disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 16 Testo unico) in riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 119/2011 e dei riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione e affidamento (art. 45 Testo unico), articolo 8 del decreto legislativo n. 119/2011.

Inps, attivazione del servizio sui congedi di maternità e parentali

L’Inps, con la circolare n. 106 dello scoro 5 agosto 2011, informa che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di congedo di maternità e paternità per lavoratori e lavoratrici dipendenti, delle domande di per le lavoratrici autonome, nonché delle domande di indennità di maternitàcongedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti e lavoratrici autonome.

Ricordiamo che le domande dovranno essere presentate utilizzando uno dei canali previsti dall’Istituto previdenziale, ossia WEB, per i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, e con il Contact Center Multicanale, attraverso il numero verde 803164.

È previsto un periodo transitorio durante il quale sarà ancora possibile l’invio delle domande con le modalità tradizionali.

Indennità di disoccupazione, alcuni casi particolari

L’indennità di disoccupazione è concessa ai lavoratori che perdono il proprio posto di lavoro in modo indipendente dalla propria volontà.

Il Legislatore è, però, intervenuto anche per regolare casi particolari che, seppur presentano dimissioni di tipo volontarie, presentano dei vizi.

Così, in caso lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps ha già, a suo tempo, ribadito il suo orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni di questo tipo così come indicate dalla giurisprudenza.

Inpgi, prestazioni in favore dei collaboratori coordinati continuativi

Anche l’Inpgi recepisce le indicazioni della gestione separata dell’Inps e prevede forme di carattere assistenziale che tutelano la maternità e la paternità, il congedo parentale dei collaboratori coordinati continuativi.

In effetti, alle giornaliste titolari di una collaborazione – per le quali nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile siano stati versati almeno tre contributi mensili – è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.

L’indennità è riconosciuta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.

Nel caso in cui la giornalista non sia più iscritta alla gestione separata, ma abbia maturato il requisito di almeno tre contributi versati ha comunque diritto a percepire l’indennità di maternità. Non ha diritto a percepirla nel caso in cui   abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di attività lavorativa (autonoma o subordinata) intrapresa  successivamente.

Il libero professionista e il congedo di paternità

La Corte Costituzionale non ha lasciato ombre: il padre che esercita la libera professione non può usufruire dell’indennità di maternità in luogo della madre.

In questo modo, la Suprema corte ha ritenuto non ammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Appello di Firenze e di Venezia in merito ad un dubbio interpretativo dell’articolo 70 del decreto 151/2001.

In effetti, secondo la formulazione della norma non si prevede il diritto del padre che esercita una libera professione a percepire l’indennità di maternità al posto della madre.

Nuovi regolamenti per la tutela dei lavoratori in Europa

Dal 1° maggio 2010 entrano ufficialmente in vigore i nuovi regolamenti europei sulla sicurezza sociale.

Infatti, da quella data le norme relative alla sicurezza sociale di ciascun Paese saranno coordinate a livello europeo con l’obiettivo di tutelare meglio il diritto specifico di ciascun cittadino europeo.

In sostanza, parliamo del regolamento n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (il cosiddetto regolamento di base) che sostituirà il regolamento 1408/71 attualmente in vigore, mentre il regolamento n. 988/2009 del 16 settembre 2009, oltre a modificare il regolamento di base, ne determina il contenuto dei relativi allegati.

In particolare, il regolamento n. 988/2009 intende essere il nuovo punto di riferimento in materia e consente l’effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea, oltre a rafforzare gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni in materia di sicurezza sociale.

L’INPS e il congedo al padre se la madre è casalinga

 Sembrano non placarsi le interpretazioni dell’art. 40 del Dlgs 151/2001 in riferimento al congedo di maternità e di paternità.

Infatti, l’istituto previdenziale ha emesso una nuova circolare che chiarisce alcuni aspetti sul congedo di paternità in caso di madre casalinga.

In un nostro precedente post avevamo messo in evidenza i contenuti più importanti della circolare INPS n. 112 del 15.10.09 che intendeva recepire la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, sezione VI) in merito all’applicazione dell’art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001.

Nel contempo, le Dir. Gen. Della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la circolare C/2009 del 16.11.2009 (prot. 15/V/0019605/14.01.05.02) ha ritenuto che la richiesta dell’Inps, in base alla circolare 112, di produrre documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa.

Il Tribunale di Firenze estende il congedo di paternità

 Importante sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro con presidente Giampaolo Muntoni, che estende la norma dell’astensione del congedo di paternità anche nei due mesi precedenti il parto.

Questa è una novità importante che rafforza le tutele previste per la famiglia nel settore delicato dell’assistenza ai figli.

In questo modo il padre, oltre a poter astenersi dall’attività lavorativa nei tre mesi successivi al parto con l’80% dello stipendio, ha la possibilità, in base ad una reciprocità nel trattamento dei diritti che il giudice di Firenze ha riconosciuto, di estendere il suo diritto all’assistenza anche nel periodo precedente.