Ministero del lavoro, chiarimento sui permessi per riduzione orario di lavoro

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso alcune valutazioni in riferimento al mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro e lo fa con una propria nota protocollata come 25/Segr/0009044 emessa in data 3 giugno 2011.

La nota è stata emessa dalla Direzione generale per l’attività ispettiva verso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in risposta ad una serie di domande chiarificatrici scaturite da una precedente decisione della stessa Direzione all’interpello n. 16/2011.

Infatti, nel predente interpello n. 16/2011 si faceva riferimento alla locuzione termine ultimo di godimento dei permessi ma mancava, a detta dell’organismo dei Consulenti del Lavoro, un chiarimento a cui collegare l’insorgenza dell’obbligazione contributiva.

Mancato godimento dei permessi retribuiti: precisazioni

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,  ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del lavoro in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.

Il Ministero del lavoro con risposta ad interpello dell’8 marzo 2011 n. 16 hariepilogato che i permessi per Riduzione di Orario di Lavoro sono fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione.